martedì, Aprile 23, 2024
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TARGA CLONATA: Quale reato?

Targa clonata, quale reato?

Quando falsificare una targa fa scattare una semplice multa (illecito amministrativo) e quando invece il reato (illecito penale).

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Circolare con una targa falsa può costare problemi con la giustizia ben più seri di quelli a cui, di solito, si vuol sfuggire quando si compie la falsificazione. Evitare un autovelox, un telelaser o la fotografia a un semaforo rosso con una targa clonata evita (forse) la contravvenzione per violazione del codice della strada, ma integra un reato. La conseguente sanzione penale, per come è ovvio, comporta conseguenze ben più serie sia per la fedina penale che per il portafogli (non è previsto, ad esempio, lo sconto del 30% per chi paga nei primi 5 giorni come invece per il caso delle multe stradali). Insomma, se ti stai chiedendo, in caso di targa clonata, quale reato prevede la legge, la risposta è scritta a chiare lettere nel codice della strada. Ma procediamo con ordine.

Targa clonata, quale legge?

Se è vero che, in linea generale, i reati sono disciplinati dal codice penale, è ben possibile che alcune fattispecie siano contenute in leggi speciali. Così il codice della strada non si occupa solo delle comuni “multe” (che sono illeciti amministrativi), ma eccezionalmente anche di condotte più gravi che integrano reato, come appunto la circolazione con targa clonata.

A sua volta, però, la norma del codice della strada che sanziona la circolazione con targa clonata (o, meglio, falsificata) [1]rinvia, quanto al trattamento sanzionatorio, al codice penale. Senza perderci nei vari rinvii di norme [2], diciamo subito qual è la pena per chi circola con la targa clonata: il responsabile che utilizza una targa falsa è punito con la reclusione da un minimo di 5 mesi a un massimo di due anni e mezzo.

Il reato scatta per aver, coscientemente, utilizzato la targa falsa per la circolazione. Se, invece, la circolazione è avvenuta incolpevolmente, scatta solo una sanzione amministrativa (ossia una comune multa come per l’eccesso di velocità).

Si aggrava la condizione per l’automobilista se questi è stato anche l’autore della falsificazione. In tal caso, infatti, al reato di utilizzo di targa falsa si somma quello della realizzazione del falso e le conseguenze sono ulteriori.

L’articolo che punisce la circolazione con targa clonata è l’articolo 100 del codice della strada. Questo però prevede due ipotesi:

  • la prima è contenuta al comma 12 e contempla l’ipotesi di circolazione senza aver realizzato la falsità; in tal caso, come detto, scatta solo un illecito amministrativo. Ecco cosa dice la norma: «Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988ad euro 7.953»
  • la seconda è contenuta al comma 14 e contempla l’ipotesi in cui l’autore falsifica o usa consapevolmente targhe false. In tal caso scatta il reato, ossia l’illecito penale. Ecco cosa dice la norma: «Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale». Di tale reato risponde anche chi non ha materialmente realizzato la targa falsa ma ha delegato tale attività a terzi.

La Cassazione [3] ha avuto modo di chiarire la differenza tra il comma 12 (illecito amministrativo) e il comma 14 (illecito penale) del codice della strada affermando quanto segue: «Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura , atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 del codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo».

Denunciare falsamente lo smarrimento della targa

È reato anche denunciare falsamente lo smarrimento della targa. È sempre la Cassazione a chiarire che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida presentata ai carabinieri considerato che la stessa attestazione di ricezione della denuncia è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale e riveste efficacia probatoria, costituendo presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.

note

[1]Art. 100 co. 14 cod. str.

[2]Art. 489 cod. pen.che rinvia all’art. 486 cod. pen.

[3]Cass. sent. n. 25766/2015.

[4]Cass. sent. n. 7022/2010.

Cassazione penale, sez. V, 07/04/2015, (ud. 07/04/2015, dep.18/06/2015), n. 25766

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 19 settembre 2013 dal Tribunale di Corno, appellata da Z.M., dichiarato responsabile del delitto di falsificazione in certificazione amministrativa, per aver modificato con segni neri la targa della propria autovettura in modo tale da far apparire al posto dei numeri 5, che si ripetevano nel documento, i numeri 6, così che il numero di targa originale non poteva esser rilevato dagli apparati automatici per il controllo di velocità in autostrada, fatto commesso intorno al (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul ricorrere di falsificazione penalmente rilevante, atteso che sarebbe stata realizzata una temporanea e rimovibile modificazione dei dati della targa originale, non ritenuta passibile di sanzione penale dalla giurisprudenza di questa Corte. In ogni caso si tratterebbe di falso grossolano.

Osserva il Collegio che il ricorso non può essere accolto.

La Corte di merito ha adeguatamente inquadrato la situazione con idonea motivazione in fatto e diritto.

Correttamente è stata esclusa la grossolanità del falso, perchè come ben ha osservato la Corte territoriale l’alterazione della targa ha reso necessari più accertamenti della Polizia Stradale e non sarebbe stata riscontrabile da chiunque ad un esame superficiale.

E’ lo stesso imputato che afferma in ricorso che avrebbe realizzato la falsificazione mediante l’apposizione di strisce di nastro adesivo nero per trasformare i “5” in “6” nella targa del suo veicolo al fine di non consentire l’individuazione dell’autovettura da parte degli apparati di controllo della velocità in autostrada nel corso del lungo viaggio che aveva intrapreso per recarsi in Calabria in vacanza.

La targa quindi non sarebbe stata imbrattata o in altro modo temporaneamente coperta, ma volontariamente alterata per ricondurre il veicolo ad un diverso numero di immatricolazione. Al proposito la giurisprudenza della Corte, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire, ha rilevato che le ipotesi previste dall’art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponette) l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, artt. 477 e 482 c.p., come contestato nella specie, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. Nel caso di specie, come visto, è pacifico che lo Z. aveva provveduto alla modificazione della sequenza numerica della targa della sua autovettura al fine specifico di porla in circolazione con i dati di identificazione alterati (cfr. Sez. 5, n. 46326 del 6/11/2007, Cappello), nè rileva, a concedere che l’alterazione fosse avvenuta come sostenuto dal ricorrente, che con ulteriore intervento dell’agente si sarebbe potuto ripristinare l’originaria apparenza del documento, laddove quel che rileva è la formazione di una durevole, quand’anche non definitiva, falsa realtà documentale utilizzata per la messa in circolazione del veicolo senza possibilità di puntuale identificazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015


Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 settembre 2016 – 17 febbraio 2017, n. 7614
Presidente Savani – Relatore Pezzullo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17.3.2015 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela dell’1.3.2013, con la quale R.C. era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 489 c.p., per avere fatto uso di una falsa targa automobilistica tg (…), senza essere concorso nella falsità, applicandola all’autovettura Smart a lui in uso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia affidato a due motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per l’erronea applicazione degli artt. 477, 482 e 489 c.p. e 100, commi 12 e 14, D.Lgs 285/92, atteso che la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la sentenza del Tribunale di Gela, ha negato la sussistenza di un rapporto di specialità tra la norma di cui all’art. 489 c.p. e quella di cui all’art. 100, comma 12 del C.d.S., pur consistendo la condotta contestata al ricorrente nell’uso – mediante circolazione – di una targa automobilistica priva delle caratteristiche di rifrangenza, evincendosi in modo assolutamente pacifico che lo stesso non abbia concorso alla contraffazione della stessa; il comma 14 dell’art. 100 C.d.S. punisce, ai sensi del codice penale, chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, intendendosi per “uso” qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante che consista nell’adoperare una targa falsa come se fosse vera; accanto a quella generale, il legislatore ha previsto una norma speciale, il comma 12 del medesimo articolo, che contempla, infatti, una specifica condotta – l’uso mediante circolazione – che, però, è punita con la sola sanzione amministrativa; pertanto, laddove l’uso della targa non originale consiste nella messa in circolazione del veicolo si applica la norma speciale, ossia il comma 12 dell’art. 100, ma la Corte territoriale individua erroneamente il discrimine tra il dictum del comma 12 e quello del comma 14 nella gravità della condotta, considerando la circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta condotta meno grave rispetto all’uso di una targa falsa;
– con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., atteso che la Corte territoriale erra nell’applicare il comma 14 dell’art. 100 C.d.S. nella parte in cui si discosta grossolanamente dal principio formulato dalla S.C. con la pronuncia n. 9424/2012; l’imputato ha messo in circolazione un’automobile con targa anteriore priva delle caratteristiche di rifrangenza e tale situazione è sussumibile appunto nell’alveo del comma 14 dell’art. 100 C.d.S.; inoltre, la targa in uso ricorrente non era in grado di eludere eventuali accertamenti sulla regolarità dell’autovettura, atteso che la serie alfanumerica riportata corrispondeva perfettamente ai dati di immatricolazione di quel veicolo, sicché la vicenda in esame non presenta gli elementi costitutivi del reato contestato, quantomeno nella misura in cui non lede il bene giuridico tutelato.

Considerato in diritto

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il fatto è stato ricostruito nelle sentenze di merito nel senso che in data (omissis) agenti della polizia Stradale di Gela, durante un posto di controllo, fermavano l’autovettura Smart tg. (…) condotta da R.C. di proprietà di R.A. (come da copia della carta di circolazione acquisita agli atti) e durante la fase del controllo, riscontravano che la targa anteriore del suddetto veicolo presentava delle anomalie ed in particolare, tale targa non aveva le caratteristiche di rifrangenza proprie delle targhe originali; il teste escusso evidenziava che la contraffazione della targa poteva trarre in inganno chiunque e veniva accertata solo mediante un esame ravvicinato della stessa.
2. La contestazione mossa all’imputato è quella di aver fatto uso della targa falsa indicata in imputazione senza essere concorso nella falsità, condotta questa che, contrariamente a quanto rilevato dal R. è stata ritenuta correttamente integrante il reato di cui all’art. 489 c.p.. Invero il ricorrente contesta tale inquadramento giuridico ritenendo che nella fattispecie in esame andava riconosciuto il rapporto di specialità sussistente tra la norma di cui all’art. 489 c.p. e quella di cui all’art. 100, comma 12 del C.d.S., in virtù dell’elemento della circolazione invocando all’uopo la pronuncia di questa Corte n. 9424 del 2012.
2.1. Tale richiamo non appare calzante nella fattispecie in esame.
2.1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che le ipotesi previste dall’art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto, la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponetto) l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo (Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015), ovvero l’uso di targhe manomesse falsificate o alterate, potendo anzi le due condotte concorrere (Sez. 5, n. 46326 del 06/11/2007).
2.1.2. Nella pronuncia invocata dal ricorrente la differenza tra le ipotesi previste dai commi 12 e 14 (che rimanda al codice penale), quanto all’utilizzo di targhe false, è stata ravvisata esclusivamente nell’elemento della circolazione, che renderebbe speciale la disposizione di cui al comma 12 (Sez. 5, n. 9424 del 2012).
2.1.3. Tale valutazione, tuttavia, merita qualche precisazione. Invero, la circolazione costituisce elemento caratterizzante e specializzante la fattispecie “amministrativa” di cui al comma 12 dell’art. 100 del C.d.S., sempre che l’automobilista non abbia alcuna volontarietà nella circolazione del veicolo proprio con la targa contraffatta, volontarietà ricavabile appunto dall’uso della targa manomessa, falsificata o alterata. A tale conclusione deve giungersi anche in considerazione della formulazione dei commi 12 e 14, atteso che, ove la mera circolazione, senza concorrere nella contraffazione, debba essere ritenuta, in linea generale, elemento differenziatore e specializzante, dovrebbe concludersi nel senso che l’ipotesi di uso di una targa manomessa, falsificata o alterata non sarebbe pressoché mai perseguibile penalmente – a dispetto della sua previsione – posto che normalmente l’uso della targa falsa implica la circolazione dell’auto. Va ribadito in questa sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all’art. 12 e e di cui all’art. 14 dell’art. 100 concorrono nel senso che ove emerga la volontarietà dell’utilizzo della targa contraffatta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata la fattispecie dell’uso della targa, penalmente rilevante ex art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fattispecie del codice penale.
2.1.4. Peraltro, in tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto in esso contenuto (Sez. 5, n. 4647 del 19/11/2013).
2.2. Nel contesto descritto non appare illogica la valutazione della Corte territoriale – non espressamente contestata dal ricorrente – che in sostanza ha ricavato la volontarietà dell’uso della targa contraffatta dal fatto che l’imputato è il fratello dell’intestatario dell’auto con la targa falsa a lui in uso e dalle caratteristiche della falsa targa.
2.3. Il ricorso va, dunque, respinto e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: LLpT

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