venerdì, Aprile 19, 2024
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TASSA SUI RIFIUTI: Pago i rifiuti se la casa è vuota?

Tassa sui rifiuti: cos’è e quali sono i presupposti. Normativa di riferimento e applicazioni della tari per gli immobili disabitati.

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Il possesso di una casa è fortemente condizionato da molteplici balzelli e tutto ciò, per chi ha o vive in un immobile, tra costi di gestione e varie tassazioni, si rivela come un bel problema da risolvere. In particolare, imu, tasi, tari e tares sono gli acronimi delle odiose tasse a carico del proprietario o del cittadino residente di turno.

 

Tra i sopra elencati oneri, la tassa sui rifiuti è sicuramente una delle più note e gravose. Essa si deve versare periodicamente, anno per anno e si fonda sulla produzione dei rifiuti che contraddistingue una normale abitazione.

 

In particolare, tra gli elementi caratterizzanti l’ammontare della tassa c’è il numero dei residenti, cioè del nucleo familiare che vive nella casa in questione, così come la superficie abitativa della stessa (in buona sostanza i cosiddetti metri quadri). La combinazione dei predetti elementi conduce al calcolo dell’importo dovuto, che ovviamente cambia anche in relazione ai regolamenti comunali e a quanto essi stabiliscono a riguardo.

 

Ma cosa succede se la casa è invece disabitata? Anche in tal caso bisogna pagare la tassa sui rifiuti oppure siamo esentati in questa particolare ipotesi? Quest’articolo si propone lo scopo di chiarire tali dubbi

 

 

Che cos’è la Tari?

La Tari è stata istituita, ed è attualmente disciplinata, dalla cosiddetta Legge di stabilità del 2014[1], approvata alla fine del 2013, secondo la quale, il presupposto di questa tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La normativa richiamata prevede, altresì, la possibilità, per i comuni, di stabilire esenzioni o riduzioni tariffarie della Tari, in alcuni casi specifici [2], quale ad esempio nell’ipotesi in cui la casa sia abitata da un unico occupante oppure in tutti gli altri casi ritenuti opportuni dallo stesso comune [ 3].

 

 

Devo pagare i rifiuti se la casa è disabitata?

L’argomento in esame è stato oggetto di un ampio dibattito.

 

In particolare, nella giurisprudenza, più di una volta si è potuto riscontrare un orientamento diretto a riconoscere l’applicazione della tassa sui rifiuti, in tutti i casi ed indipendentemente dall’occupazione o meno dell’immobile tassato.

 

Ad esempio, nel 2013, la Cassazione ha ritenuto legittima la pretesa del Comune di Bologna di applicare la tassa sui rifiuti ad un appartamento inutilizzato [4]. Tale identica conclusione è stata altresì oggetto di molteplici decisioni giurisprudenziali[5], rispetto alle quali, quelle contrarie, rappresentano una vera e propria eccezione.

 

Lo stesso Istituto per la finanza e l’economia locale (Ifel), organo che fa riferimento all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha precisato, in una nota del settembre del 2014, che laTariè applicabile e dovuta sugli immobili, purché siano potenzialmente in grado di produrre dei rifiuti e quindi a prescindere dall’occupazione o meno degli stessi.

 

In senso contrario, bisogna altresì, riportare l’orientamento e le indicazioni espresse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che nel 2013 ha raccomandato i comuni italiani di non applicare la tassa sui rifiuti agli immobili vuoti e privi degli allacciamenti alle varie forniture (acqua, luce gas).

 

Ebbene, seguendo le predette indicazioni e soprattutto allo scopo di esonerare dalla tassa, coloro che effettivamente e sostanzialmente non producono alcunché, è abbastanza frequente che i comuni non tassino sui rifiuti gli immobili vuoti, non occupati e privi degli allacciamenti.

 

Per essere sicuri di ciò, è però necessario consultare e verificare cosa prevede il regolamento approvato in materia dal vostro comune

Se consultate il sito internet dello stesso, molto probabilmente lo troverete facilmente oppure recatevi presso la sede istituzionale del medesimo e acquisite tutte le informazioni in merito.

[1]Art. 1, comma 639 e 641 Legge 147/2013

[2]Art. 1, comma 659 Legge 147/2013

[3]Art. 1, comma 660 Legge 147/2013

[4]Cass. ord n. 18022/2013

[5]Cass. sent. n. 16785/2002 – 9920/2003 – 22770/2009 – 1850/2010

Fonte: laleggepertutti.it 

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