cassazione.net——Il semplice riscontro di un tatuaggio non è una causa automatica di inidoneità per chi partecipa a un concorso militare. E’ necessario valutare se si tratta di un’alterazione in grado di compromettere il decoro della persona e dell’uniforme.
Lo ha affermato il Tar del Lazio che, con la sentenza 32617 del 30 settembre 2010, ha accolto il ricorso di una ragazza esclusa da un concorso per entrare in Guardia di Finanza perché aveva un tatuaggio. Dopo la visita medica di controllo la giovane era stata giudicata “non idonea”. Giudizio ritenuto illegittimo dai giudici romani in quanto basato esclusivamente sulla presenza del tatuaggio. Infatti, “il semplice riscontro di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell\’uniforme, con conseguente onere per l\’amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all\’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”.