Si chiede se un avvocato,che riceve
un testamento olografo, prima di farlo pubblicare dal notaio, debba avvisare
l’unico figlio dell’esistenza del testamento onde accertarne con lui
l’autenticità.
R.P. – VICENZA
R I S P O S T A
La risposta al
quesito è negativa, nel senso che non esiste alcun obbligo, in capo al
depositario, di accertare preventivamente la validità ( e quindi anche
l’autenticità ) e/o l’efficacia del testamento.
Gli obblighi relativi alla custodia
del documento, in realtà, derivano essenzialmente :
–
dall’
articolo 620, 1° comma, Codice civile : ” Chiunque è in possesso di un
testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena
ha notizia della morte del testatore “;
–
dall’articolo
463, Codice civile : ” E’ escluso dalla successione come indegno … chi ha
soppresso, celato od alterato il
testamento …”.
Ovviamente l’obbligo ipotizzato non
cade nemmeno in capo al notaio che fosse incaricato ( dal medesimo depositario
) della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 620, 1° comma codice civile.
Pertanto l’iter normativo prevede che solo dopo la pubblicazione ( cioè, detta
data in cui testamento avrebbe esecuzione, ai sensi dell’articolo 620, 5° comma
codice civile ) siano effettuate valutazioni sull’autenticità, sulla validità,
sull’efficacia del documento e delle singole disposizioni. Ovviamente, nulla
osta a che tali considerazioni vengano ( volontariamente ) effettuate anche
prima della pubblicazione, fermi i sopra indicati obblighi a carico del
depositario.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 4 AGOSTO 2014