venerdì, Aprile 19, 2024
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TITOLO DI CREDITO: Quando scade un assegno?

FONTE: laleggepertutti.it 
 

Entro quale termine dobbiamo versare il nostro titolo di credito, senza rischiare di perdere le somme in esso contenute?

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Spesso capita di ricevere in pagamento unassegnoper dei servizi o delle forniture effettuate e di inserirlo, con cura, nel nostro portafoglio in attesa di trovare un momento libero per recarci a versarlo presso il nostro Istituto di credito di fiducia.Vediamo quali sono i tempi previsti per riscuoterlo onde evitare che lo stesso resti privo di efficacia.

 

 

Termine di presentazione

La legge stabilisce dei termini ben precisi per la presentazione dell’assegno:

  • se l’assegno è emesso su piazza, ossia il Comune di emissione dell’assegnocoincide con quelloin cui ha sede la Banca dove lo stesso titolo è tratto, allora dovrà essere portato all’incasso entrootto giornidalla data di emissione;
  • se l’assegno è pagabile fuori piazza, ossia in un Comune differente da quello di emissione, allora il termine a disposizione per il portatore si allunga aquindici giorni;
  • se l’assegno è emesso in un territorio, comunque, soggetto alla sovranità italiana compreso nel bacino del Mediterraneo, allora dovrà essere portato all’incasso nel termine ditrenta giorni;
  • se l’assegno è emesso negli altri territori, comunque, soggetti alla sovranità italiana, il termine si prolungherà asessanta giorni;
  • infine, se l’assegno bancario è emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile dovrà essere presentato entro il termine diventi giornio disessanta giornia seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso, o in diversi continenti[1].

La conseguenza del mancato rispetto di questi termini è che, al loro scadere, il traente (chi ha emesso l’assegno) potrà ordinare al trattario (la Banca presso cui è stato presentato) dinon pagare più quell’assegno[2]; viceversa, se tale ordine dovesse arrivare durante il decorso del termine di presentazione, la Banca sarà libera di pagare le somme portate senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del traente e del portatore del titolo.

 

Inoltre, con la presentazione tempestiva dell’assegno, in caso diassenza di soldi sul conto, il beneficiario ne potrà richiedere ilprotesto[3]. Questo èun atto formatodaunPubblico Ufficiale il quale attesta che il titolo (cambiale oassegno) portato all’incasso non è stato pagato dal debitore permancanza di fondio rifiuto apagare.

 

Essendo un atto di notevole importanza, in quanto formato da un Pubblico Ufficiale, potrà valere in un eventuale giudizio davanti al Tribunale come prova indiscussa del mancato pagamento dell’assegno presentato all’incasso.

Il protesto,inoltre, fa sorgere un diritto importante in capo al creditore (beneficiario dell’assegno impagato): quello di esercitare un’azione(detta di regresso) con la quale quest’ultimo potrà richiedere le somme contenute nell’assegno sia a chi quel titolo lo ha emesso, sia a chi lo ha girato o garantito.

 

Va precisato che il beneficiario mantiene i suoi diritti nei confronti diretti del traente (l’emissario dell’assegno), anche se il relativo termine di presentazione è scaduto[4].In più, secondo la legge, l’azione di regresso contro chi quel titolo lo ha emessoe l’azione di regresso per un assegno non girato non necessitanodell’atto di protesto.

 

Come se non bastasse, quest’attoavrà anche dei risvolti pubblicitari negativi nei confronti del debitore poiché gli istituti di credito coinvolti – una volta protestato l’assegno – rilasceranno una dichiarazione in cui ne attesteranno ilmancato pagamento; tale dichiarazione, presentata in Camera di Commercio, provocherà l’inserimento del titolare del conto corrente scoperto presso l’elenco della Centrale di Allarme Interbancaria, con tutte le conseguenze del caso in termini di mancanza di fiducia per il debitore e per i suoi futuri rapporti commerciali.

 

Inoltre, bisogna sapere che sia la presentazione dell’assegno,che il protesto dello stesso possono eseguirsi nei soli giorni lavorativi. Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere questi atti dovesse cadere in un giorno festivo legale, il termine sarebbe prorogato fino al primo giorno feriale successivo.

 

Termine per l’efficacia di titolo esecutivo

La legge prevede, inoltre, un termine di sei mesientro il quale il beneficiario deve portare all’incasso l’assegno al fine di poterlo utilizzare come titolo esecutivo.Questo significa che, se entro sei mesi porto l’assegno all’incasso, potrò utilizzare quest’ultimo come titolo esecutivo(ossia come una sentenza) e procedere con l’intimazione di pagamento (il cosiddetto atto di precetto) e successivamente con la relativa azione esecutiva (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi).

 

Il termine di decorrenza dei sei mesi partirà non già dall’emissione dell’assegno, bensì dalla scadenza del termine per la presentazione dello stesso.

 

Inoltre, con lo spirare del termine di sei mesi, si prescriverà un altro diritto maturato con la tempestiva presentazione dell’assegno: quello del portatore di rivalersi contro chi quell’assegno lo ha emesso, girato o garantito[5].

 

 

Termine prescrizionale ordinario

Qualora sia decorso il terminesemestralevalevole ai fini dell’esecutività deltitolo cartolare, il creditore che voglia, comunque, recuperare le somme vantate sul debitore, dovrà riformare il titolo esecutivo perduto con lo spirare del termine sopra accennato.

E infatti, trascorso tale terminesemestrale, è sempre possibile proporre un’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno (ad esempio, fornitura di merci o prestazione di un servizio).

E così l’assegno verrà considerato alla stregua di una classica promessa di pagamento e, pertanto, il creditore potrà ottenere – azionando una procedura speciale prevista dal codice di procedura civile – un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,strumentale all’avvio dell’esecuzione forzata.

 

L’ultimo termine prescrizionale ricadrà, pertanto, su quest’azione causale che sarà soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante quella promessa di pagamento cartolare.

IN PRATICA

L’assegno deve essere presentato entro il termine di otto giorni se tratto nello stesso Comune in cui è stato emesso, oppure entro quindici giorni se tratto in un Comune differente. Nei casi in cui fosse tratto in un altro Paese, il termine si estenderebbe a sessanta giorni.

La presentazione e il protesto dell’assegno bancario possono eseguirsi nei soli giorni lavorativi.

Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere questi atti dovesse cadere in un giorno festivo legale, il termine sarebbe prorogato fino al primo giorno feriale successivo.

Nel caso in cui non fosse presentato entro i termini prescritti dalla legge, l’assegno potrebbe perdere la sua provvista, in quanto il traente potrebbe ordinare alla Banca trattaria di non pagare più quel titolo portato all’incasso. Inoltre, si perderebbe anche il diritto alla levata del protesto.

L’assegno deve essere, comunque, portato all’incasso entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione ai fini della conservazione dell’efficacia esecutiva e della possibilità di poter agire direttamente con una procedura esecutiva nei confronti del debitore. Entro questo termine, si prescrive anche il diritto al regresso del portatore nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati.

Trascorsi pure i sei mesi, l’assegno avrà valenza di promessa di pagamento e sarà strumentale per un’azione causale volta all’ottenimento di un provvedimento valevole come titolo esecutivo, sottostando a quelli che sono i termini prescrizionali previsti per il rapporto obbligatorio sottostante quella promessa di pagamento cartolare.

[1]Art. 32, Regio decreto n. 1736 del 1933

[2]Art. 35, Regio decreto n. 1736 del 1933

[3]Art. 46, Regio decreto n. 1736 del 1933

[4]Art. 45, Regio decreto n. 1736 del 1933

[5]Art. 75, Regio decreto n. 1736 del 1933

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