venerdì, Aprile 19, 2024
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Troian: Valide le intercettazioni ambientali, difficoltà tecniche escluse!

Troian: Valide le intercettazioni ambientali, difficoltà tecniche escluse!

 

Avverso il giudizio di rigetto dell’istanza da parte del Tribunale del riesame di Lecce del febbraio 2020, l’imputato in stato di custodia cautelare perché accusato di traffico di sostanze stupefacenti, il difensore proponeva ricorso per Cassazione.

Le doglianze difensive, deducevano  tre diversi motivi con cui censura il provvedimento.

Il primo argomento eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione all’utilizzabilità delle intercettazioni disposte mediante captatore informatico (il cd. trojan). La difesa ribadisce il profilo di illegittimità delle intercettazioni già prospettato nei motivi di riesame, segnalando la mancanza di idonea motivazione dei decreti autorizzativi e la mancanza di copertura normativa nel momento in cui sono state disposte, sotto il profilo non della loro astratta possibilità – per la quale il Riesame ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26689 del 2016, Scurato, hanno chiarito il regime derogatorio quanto alle intercettazioni ambientali per i reati di criminalità organizzata – bensì sotto quello del dovere motivazionale e del rigoroso rispetto dei caratteri tecnici delle intercettazioni mediante captatore informatico. Si evidenzia, infatti, nel ricorso che la motivazione dei decreti non indica sufficientemente le ragioni per le quali tale modalità di intercettazione particolarmente invasiva sia necessaria per lo svolgimento delle investigazioni (come espressamente richiesto dalla legge delega n. 103 del 2017, art. 84, lett. e), facendo riferimento a ragioni di necessità assoluta del captatore informatico per intercettare utenze già in ascolto con intercettazioni “ordinarie”, utilizzando formule motivazionali stereotipate ed elusive degli obblighi motivazionali specifici affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 6, n. 36874 del 2017, Romeo).

La difesa lamenta, ancora, una scarsa precisione dei decreti autorizzativi nell’indicare le modalità con le quali la polizia giudiziaria ha potuto avvalersi del personale della ditta specializzata RCS nelle attività di inserimento del “trojan” e l’incertezza su quali siano state le modalità attuative dell’intercettazione poste in essere dal personale privato. Inoltre, non si è indicato il nominativo di chi ha materialmente eseguito le operazioni di inoculazione del virus e dato luogo alla fase primaria e ancora più delicata della stessa installazione del software captatore: quella di analisi dei dati relativi al dispositivo da intercettare. La motivazione del Riesame di irrilevanza di tali informazioni ai fini di utilizzabilità delle intercettazione, resa di fronte all’analoga eccezione sollevata dinanzi al giudice cautelare di merito, non è sufficiente a giudizio della difesa.

La difesa lamenta, ancora, una scarsa precisione dei decreti autorizzativi nell’indicare le modalità con le quali la polizia giudiziaria ha potuto avvalersi del personale della ditta specializzata RCS nelle attività di inserimento del trojan e l’incertezza, dovuta a mancanza di adeguata documentazione e verbalizzazione delle operazioni svolte, su quali siano state le modalità attuative dell’intercettazione poste in essere dal personale privato delegato. Inoltre, non si è indicato il nominativo di chi ha materialmente eseguito le operazioni di inoculazione del virus e dato luogo alla fase primaria e ancora più delicata della stessa installazione del software captatore: quella di analisi dei dati relativi al dispositivo da intercettare.

Conclusioni della Corte         

Le doglianze rappresentate dalla difesa non sono state ritenute convincenti e pertanto rigettate.

L’ampia motivazione contenuta nella sentenza di 17 pagine della Suprema corte di Cassazione n.32428 del 24 settembre 2020, ha sostanzialmente confermato la validità dell’innovativo strumento di indagine in materia di indagini contro la criminalità organizzata.

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