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Truffa & Autoriciclaggio: Orientamento consolidato per investimenti fatti all’interno dell’attività imprenditoriale

Truffa & Autoriciclaggio: Orientamento consolidato per investimenti fatti all’interno dell’attività imprenditoriale

 

Il Tribunale di Milano che  in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 13 febbraio del 2019, in relazione ai reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e per il reato di cui agli artt. 56 e 2635 cod. civ.

Avverso a tale pronuncia di merito, l’inquisito ricorreva per Cassazione per contestare l’assunto dell’autoriciclaggio asserendo, fra l’altro, la indicazione in bilancio degli accadimenti contabili e quindi nessun ostacolo è stato frapposto alle indagini. .

La vicenda riguarda la vendita di diamanti a prezzi maggiorati rispetto al loro valore di mercato, effettuata dalla società IDB ((Intermarket Diamond Business s.p.a.) attraverso la collaborazione di funzionari di Banca Unicredit s.p.a. e BPM s.p.a., i quali indirizzavano all’acquisto numerosi clienti delle banche, a ciò indotti per effetto di informazioni fasulle sul valore delle pietre e sulle modalità dell’investimento.

Esemplificativamente, IDB – e per essa il ricorrente quale amministratore di fatto – nel 2014, aveva venduto diamanti ai clienti delle banche, attraverso il meccanismo truffaldino non contestato; aveva ottenuto un profitto illecito che, nel 2015, aveva reimpiegato nella propria attività imprenditoriale, acquistando altri diamanti (diversi da quelli già venduti) per la loro successiva rivendita, integrando 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale il reato di autoriciclaggio in quanto partecipe del reato presupposto di truffa a monte commesso.

Che le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto del reato di truffa fossero state tracciabili, in quanto contenute nei bilanci della IDB, non è elemento idoneo ad escludere la sussistenza del reato di autoriciclaggio ed, in particolare, del requisito della idoneità del reimpiego ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

Conclusioni

In buona sostanza la sentenza in commento, la n.37606/2019 della suprema corte di Cassazione ha confermato un orientamento consolidato peraltro già indicato nell’articolo 648ter1 del reato di auto riciclaggio: risponde di tale illecito penale l’imprenditore che investe nell’attività imprenditoriale – in questo caso acquistando nuove partite di diamanti – con proventi finanziari ricavati dall’esercizio di un’attività illecita quale la truffa in commercio nella vendita di diamanti per il tramite di istituti di credito.

Il ricorso è stato respinto perché infondato.

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