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Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e nozione di intermediario (Cgce, ottava sezione, 19.2.2009 C-577/07)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

19 febbraio 2009

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Società dell’informazione – Diritto d’autore e diritti connessi – Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico – Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Nozione di “intermediario” ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29/CE»

Nel procedimento C 557/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 13 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2007, nella causa

LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

contro

Tele2 Telecommunication GmbH,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. T. von Danwitz, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

intendendo statuire sulla seconda questione con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

avendo informato il giudice del rinvio che la Corte intende statuire sulla prima questione con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,

avendo invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10); 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37), e 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la LSG – Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH (in prosieguo: la «LSG») alla Tele2 Telecommunication GmbH (in prosieguo: la «Tele2») in merito al rifiuto di quest’ultima di comunicare alla prima i nomi e gli indirizzi dei soggetti ai quali fornisce un accesso a Internet.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

 Le disposizioni relative alla società dell’informazione e alla tutela della proprietà intellettuale, in particolare del diritto d’autore

–       La direttiva 2000/31/CE

3        La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, come sancito al suo art. 1, n. 1.

–       La direttiva 2001/29

4        Il cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 enuncia quanto segue:

«In particolare in ambito digitale , i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete  da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall’intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell’articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri».

5        Ai sensi del suo art. 1, n. 1, tale  direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.

6        L’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così dispone:

«Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)      la trasmissione in rete  tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)      un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali».

7        In forza dell’art. 8 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso»:

«1.      Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

3.      Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».

–       La direttiva 2004/48

8        L’art. 8 della direttiva 2004/48 è formulato nei seguenti termini:

«1.      Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)      sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)      sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)      sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure

d)      sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.      Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)      nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)      informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3.      I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)      accordano al titolare diritti di informazione più ampi;

b)      disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)      disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d)      accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la [propria] partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, oppure

e)      disciplinano la protezione [della] riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».

 Le disposizioni relative alla tutela dei dati personali

–       La direttiva 95/46/CE

9        L’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), intitolato «Deroghe e restrizioni», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale  restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

a)      della sicurezza  dello Stato;

b)      della difesa;

c)      della pubblica sicurezza ;

d)      della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e)      di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

f)      di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);

g)      della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui».

–       La direttiva 2002/58

10      L’art. 5, n. 1, della direttiva 2002/58 prevede che:

«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza  delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza [il] consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».

11      Ai sensi dell’art. 6 della medesima direttiva:

«1.      I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete  pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica [accessibili al pubblico,] devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.

2.      I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale  trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3.      Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

(…)

5.      Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete  pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

6.      I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all’interconnessione e alla fatturazione».

12      In forza dell’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58:

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza  nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo [devono essere] conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea».

 La normativa nazionale

13      L’art. 81 della legge austriaca relativa al diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche e ai diritti connessi (Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 81/2006 (in prosieguo: l’«UrhG»), così dispone:

«1)      Chi abbia subìto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge, oppure tema di poterla subire, può esperire un’azione inibitoria. Se la violazione è stata commessa, oppure rischia di esserlo, nell’esercizio di un’attività d’impresa, il proprietario dell’impresa può essere citato in giudizio anche per l’operato dei suoi impiegati o mandatari.

1 a)      Se il soggetto che ha commesso o sta per commettere tale  violazione fruisce a tal riguardo dei servizi di un intermediario, l’azione inibitoria di cui al n. 1 può essere esercitata anche nei confronti di quest’ultimo.

(…)».

14      Ai sensi dell’art. 87 b, nn. 2 3, dell’UrhG:

«2)      Chi abbia subìto la violazione di un diritto di esclusiva discendente dalla presente legge ha il diritto di chiedere informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti o dei servizi integranti tale  violazione, se detta richiesta è proporzionata alla gravità della violazione e non viola l’obbligo di riservatezza sancito dalla legge; sono soggetti all’obbligo di informazione l’autore della violazione e ogni altra persona che su scala commerciale:

1.      sia stata in possesso di prodotti integranti tale  violazione;

2.      abbia utilizzato servizi integranti tale  violazione, oppure

3.      abbia fornito servizi utilizzati per commettere tale  violazione.

2 a)      L’obbligo di informazione di cui al n. 2 comprende, ove opportuno, quanto segue:

1.      nome e indirizzo dei produttori, distributori, fornitori ed altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dettaglianti, destinatari dei medesimi;

2.      i quantitativi prodotti, consegnati, ricevuti oppure ordinati, nonché il prezzo pagato per i suddetti prodotti o servizi.

3)      Su richiesta scritta e debitamente motivata della vittima della violazione, gli intermediari ai sensi dell’art. 81, n. 1 a), hanno l’obbligo di fornire a quest’ultima le informazioni sull’identità dell’autore della violazione (nome e indirizzo) o le informazioni necessarie all’identificazione dell’autore della violazione. La motivazione deve indicare in maniera sufficientemente chiara, in particolare, gli elementi di fatto che legittimano il sospetto della violazione. La vittima della violazione è tenuta a rimborsare all’intermediario le spese ordinarie sostenute al fine di fornire le suddette informazioni».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      La LSG è una società di gestione collettiva. Nella sua qualità di fiduciaria, essa gestisce i diritti dei produttori di fonogrammi sulle loro registrazioni prodotte in tutto il mondo, nonché i diritti degli artisti che eseguono le loro interpretazioni in Austria. Tali diritti sono, in particolare, i diritti di riproduzione e distribuzione e il diritto di messa a disposizione del pubblico.

16      La Tele2 è un fornitore di accesso a Internet, che assegna ai propri clienti un indirizzo IP («Internet Protocol»), per lo più dinamico. Sulla base di quest’ultimo e del periodo o momento preciso in cui esso è stato assegnato, la Tele2 è in grado di identificare un cliente.

17      La creazione dei sistemi di condivisione dei file, i quali consentono ai partecipanti di scambiare copie di dati memorizzati, produce un danno finanziario ai titolari dei diritti rappresentati dalla LSG. Quest’ultima, al fine di poter avviare un procedimento civile contro detti trasgressori, ha chiesto la condanna della Tele2 a comunicarle i nomi e gli indirizzi dei soggetti ai quali fornisce un servizio di accesso a Internet e di cui sono noti l’indirizzo IP nonché il giorno e l’ora della connessione. Dal canto suo, la Tele2 ha sostenuto che la domanda d’informazioni dovesse essere respinta, affermando di non essere un intermediario e di non essere autorizzata alla memorizzazione dei dati di accesso.

18      Con sentenza 21 giugno 2006, lo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) ha accolto la domanda della LSG, ritenendo che la Tele2, nella sua qualità di fornitore di accesso a Internet, costituisse un intermediario ai sensi dell’art. 81, n. 1 a), dell’UrhG e, in quanto tale , fosse tenuta a fornire le informazioni indicate all’art. 87 b), n. 3, dell’UrhG.

19      Come risulta dall’ordinanza di rinvio, la sentenza di primo grado è stata confermata in appello dall’Oberlandesgericht Wien (Corte d’appello di Vienna) con sentenza 12 aprile 2007, a sua volta impugnata mediante un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca).

20      Nell’ambito di tale ricorso, la Tele 2 sostiene, da un lato, di non essere un intermediario ai sensi dell’art. 81, n. 1 a), dell’UrhG e dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29, poiché, se è vero che, nella sua qualità di fornitore di accesso a Internet, essa consente all’utente di accedere alla rete , vero è anche che essa non esercita alcun controllo giuridico o sostanziale sui servizi da quest’ultimo utilizzati. D’altro canto, i conflitti sussistenti tra il diritto di informazione, che sottende la tutela giuridica del diritto d’autore, e i limiti alla conservazione e alla comunicazione di dati personali derivanti dalla normativa sulla tutela dei dati sarebbero stati risolti dalle direttive comunitarie in favore della tutela dei dati.

21      L’Oberster Gerichtshof ritiene che le conclusioni dell’avvocato generale presentate nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza 29 gennaio 2008, causa C 275/06, Promusicae (Racc. pag. I 271), emessa dopo il rinvio pregiudiziale in oggetto, generino taluni dubbi sulla questione se il diritto di informazione sancito dal combinato disposto degli artt. 87 b), n. 3, e 81, n. 1 a), dell’UrhG sia conforme alle direttive adottate in materia di tutela dei dati e, in particolare, agli artt. 5, 6 e 15 della direttiva 2002/58. Infatti, le suddette disposizioni di diritto nazionale imporrebbero di fornire a terzi, privati, informazioni sui dati personali relativi al traffico e tale  obbligo di informazione implicherebbe che i dati relativi al traffico vengano previamente trattati e memorizzati.

22      In tale  contesto, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “intermediario” utilizzata dagli artt. 5, n. 1, lett. a), e 8, n. 3, della direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un fornitore di accesso che si limiti a fornire all’utente l’accesso alla rete  mediante l’assegnazione di un indirizzo IP dinamico, ma che in quanto tale  non fornisca all’utente servizi quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, né eserciti alcun controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato dall’utente.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione: se l’art. 8, n. 3, della direttiva [2004/48], tenuto conto degli artt. 6 e 15 della direttiva [2002/58], debba essere interpretato (in via restrittiva) nel senso che esso non permette la comunicazione a terzi, privati, di dati personali relativi al traffico, quando essa è richiesta a fini di procedimenti civili per presunte violazioni di diritti di esclusiva discendenti dal diritto d’autore (diritti di sfruttamento e di uso)».

 Sulle questioni pregiudiziali

23      Ai sensi dell’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, cioè, in particolare, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza oppure non dia adito a ragionevoli dubbi, la Corte può statuire con ordinanza motivata.

 Sulla seconda questione

24      Mediante la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario, in particolare l’art. 8, n. 3, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con gli artt. 6 e 15 della direttiva 2002/58, osti a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a terzi, privati, di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l’avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore.

25      La risposta a tale  questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte.

26      Infatti, al punto 53 della citata sentenza Promusicae, la Corte ha dichiarato che tra le eccezioni previste all’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58, il quale opera un rinvio espresso all’art. 13, n. 1, della direttiva 95/46, si annoverano le disposizioni necessarie alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Poiché la direttiva 2002/58 non specifica i diritti e le libertà oggetto di tale  eccezione, essa deve essere interpretata nel senso che esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela del diritto di proprietà né le situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimento civile.

27      La Corte ne ha inferito, ai punti 54 e 55 della suddetta sentenza Promusicae, che la direttiva 2002/58, in particolare il suo art. 15, n. 1, non esclude la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’obbligo di divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile, ma nemmeno vincola tali Stati a prevedere siffatto obbligo.

28      Inoltre, la Corte ha precisato che la discrezionalità lasciata agli Stati membri circa la scelta di privilegiare il diritto al rispetto della vita privata oppure il diritto di proprietà è di portata ridotta, in ossequio a vari obblighi. Così, all’atto della trasposizione delle direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48, gli Stati membri devono avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale  da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i citati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità (sentenza Promusicae, cit., punto 70).

29      Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto comunitario, in particolare l’art. 8, n. 3, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58, non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a terzi, privati, di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l’avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, all’atto della trasposizione delle direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale  da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali rilevanti in materia. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

 Sulla prima questione

30      Mediante la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se rientri nella nozione di «intermediario» ai sensi degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 8, n. 3, della direttiva 2001/29 un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a Internet, senza proporre altri servizi né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato.

31      Poiché la soluzione di tale  questione non dà adito a dubbi ragionevoli, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati, di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

32      La LSG, i governi spagnolo e del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee hanno dichiarato alla Corte di non avere nessuna obiezione da sollevare riguardo all’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata.

33      La Tele2, nelle osservazioni da essa formulate a questo proposito, si è limitata essenzialmente a riproporre gli elementi già sollevati nelle sue osservazioni scritte. In forza del diritto comunitario, il fornitore di accesso a Internet godrebbe, dal punto di vista della sua responsabilità, di un trattamento privilegiato, tale  da escludere un obbligo di informazione illimitato. Tuttavia, questi argomenti riproposti non inducono la Corte ad abbandonare l’iter procedurale prospettato.

34      Come si evince chiaramente sia dall’ordinanza di rinvio, sia dalla formulazione delle questioni deferite, con la sua prima questione il giudice nazionale mira a sapere se un fornitore di accesso a Internet, che si limiti a consentire agli utenti di accedere alla rete , possa essere obbligato a fornire le informazioni indicate nella seconda questione.

35      In via preliminare, occorre rilevare che l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/29 obbliga gli Stati membri a prevedere esenzioni dal diritto di riproduzione.

36      Tuttavia, la controversia deferita al giudice del rinvio tende ad accertare se la LSG possa far valere un diritto di informazione nei confronti della Tele2 e non, invece, se quest’ultima abbia violato un diritto di riproduzione.

37      Ne consegue che l’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/29 non presenta alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia principale.

38      La Tele2 afferma, in particolare, che gli intermediari dovrebbero essere in grado di porre fine alle violazioni del diritto d’autore. Orbene, dato che i fornitori di accesso a Internet non dispongono di alcun controllo giuridico o sostanziale sui servizi ai quali l’utente accede, essi non sarebbero in grado di porre fine a dette violazioni e, quindi, non rientrerebbero nella nozione di «intermediario» ai sensi della direttiva 2001/29.

39      Occorre anzitutto osservare che la causa all’origine della citata sentenza Promusicae aveva ad oggetto la comunicazione, da parte della Telefónica de España SAU, società la cui attività consiste, tra l’altro, nella fornitura di servizi di accesso a Internet, dell’identità e dell’indirizzo fisico di talune persone alle quali essa forniva tali servizi ed il cui indirizzo IP, nonché la data e l’ora di connessione, erano noti (sentenza Promusicae, cit., punti 29 e 30).

40      È pacifico che la società Telefónica de España SAU era un fornitore di accesso a Internet, come risulta dalla questione deferita, nonché dai fatti della causa principale all’origine della citata sentenza Promusicae (sentenza Promusicae, cit., punti 30 e 34).

41      Pertanto, allorché al punto 70 della citata sentenza Promusicae la Corte ha dichiarato che le direttive 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48 non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile, essa non ha escluso, sic et simpliciter, la possibilità per gli Stati membri di stabilire un dovere di informazione a carico dei fornitore di accesso a Internet, in applicazione dell’art. 8, n. 1, della direttiva 2004/48.

42      Si deve altresì rilevare che, in forza dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29, gli Stati membri vigilano a che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi.

43      Orbene, un fornitore di accesso che si limiti a consentire agli utenti l’accesso a Internet, anche senza proporre altri servizi né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, fornisce un servizio suscettibile di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto d’autore o un diritto connesso, dato che procura all’utente la connessione che gli consentirà di violare detti diritti.

44      Del resto, in base al cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, i titolari di diritti devono avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete  da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Orbene, è certo che il fornitore di accesso, allorché consente l’accesso alla rete Internet, permette che l’abbonato e un terzo operino siffatte violazioni in rete.

45      Siffatta interpretazione è avvalorata dalla finalità della direttiva 2001/29 che, come risulta in particolare dal suo art. 1, n. 1, mira a garantire la tutela giuridica effettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno. Infatti, qualora si escludesse dalla nozione di «intermediario», ai sensi dell’art. 8, n. 3, di tale  direttiva, un fornitore di accesso, unico detentore dei dati che consentano di identificare gli utenti che abbiano violato i suddetti diritti, la tutela prevista dalla medesima direttiva subirebbe una riduzione sostanziale.

46      In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un «intermediario» ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      Il diritto comunitario, in particolare l’art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a terzi, privati, di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l’avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, all’atto della trasposizione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»); 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione; 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale  da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali rilevanti in materia. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

2)      Un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un «intermediario» ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29.

Firme

Lingua processuale: il tedesco.

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