venerdì, Aprile 19, 2024
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Uif: Trend delle negatività

Uif: Trend delle negatività

Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d’informazione finanziaria degli ultimi due anni – 2020 e 2021 – presenta non poche ombre che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio farebbero bene a cogliere.

Per la seconda volta, nel leggere un documento dell’Organismo centrale di vigilanza, mi è sembrato di leggere qualche passaggio “sconveniente” ma nello stesso tempo condivisibile, umano, concreto, perché legato alla realtà acquisita sul campo: Chapeau!

Per semplificare, provo a riassumere distintamente i rilievi formulati per ciascuna annualità:

Uif: Rapporto annuale 2020

Sono servite 142 pagine per compendiare il “Rapporto annuale 2020” dell’intera attività svolta dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia (Uif) – Unità di Informazione Finanziaria: Rapporto annuale 2020 (giovannifalcone.it) .

Sia pure sommariamente e mettendoci un impegno senza pari, ho cercato di leggere l’intero documento e, per mera curiosità, ne riporto un passaggio che mi ha particolarmente colpito:

““(Pag.22 – 1° paragrafo) Per alcuni segnalanti di medie e grandi dimensioni si sono rilevati: flussi segnaletici motivati prevalentemente dalla presenza di indagini a carico della clientela; carente qualificazione del sospetto (es. movimenti di contanti di modesta entità); tempi di risposta alle richieste di informazioni rivolte dalla UIF non soddisfacenti. Gli interventi condotti hanno consentito di mitigare alcuni dei fenomeni descritti.””

Se è vero quello che ho letto, si comprende che, sarebbero emerse talune anomalie provocate da “segnalanti di medie e grandi dimensioni” ed immagino che il riferimento sia rivolto al mondo delle banche.

A leggere l’appunto, le presunte anomalie sarebbero sostanzialmente tre:

  1. Sos generate da indagini dell’Autorità giudiziaria;
  2. Carente qualificazione del sospetto – movimento di contante di modesta entità;
  3. Tempi di risposta alla richieste informative dell’Uif, “non soddisfacenti”!

Rapporto annuale 2021

Per alcuni potrà sembrare un dettaglio inutile, ingombrante mentre invece, a mio avviso, dev’essere opportunamente colto (pag.16 della relazione):

“”L’aumento delle segnalazioni costituisce, in linea generale, un segnale positivo ma incorpora anche notevoli rischi di comportamenti opportunistici da presidiare. Permane (e, per qualche intermediario pure di grandi dimensioni, cresce) una quota non marginale di segnalazioni che presentano una scarsa utilità perché dovute ad atteggiamenti meramente cautelativi, ad approcci burocratici o all’adozione di strumenti automatici di individuazione delle sospette non correttamente accompagnati da una effettiva valutazione professionale. Si tratta di problemi non facilmente risolvibili, talvolta anche indotti da un apparato sanzionatorio tutt’altro che perfetto; strumenti utili sono il contatto e il confronto con i segnalanti, la condivisione di metodi, informazioni e strumenti di autovalutazione, l’adozione di un approccio nei confronti delle omissioni segnaletiche non indiscriminatamente punitivo, ma volto ad apprezzare l’effettiva gravità e consapevolezza””.

Questo è il contenuto testuale della relazione presentata dalla Unità d’Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, per compendiare l’attività svolta nell’anno 2021.

Insomma, ha lanciato un grave allarme che gli intermediari finanziari, le banche in particolare, farebbero bene a cogliere:

  • una quota non marginale di segnalazioni presentano una scarsa utilità;
  • perché dovute ad atteggiamenti meramente cautelativi, ad approcci burocratici o all’adozione di strumenti automatici di individuazione delle sospette;
  • non correttamente accompagnati da una effettiva valutazione professionale.

Best practice

Io penso che bisognerebbe pensare con urgenza ad una formazione antiriciclaggio a beneficio dei soggetti citati – banche e professionisti – cercando di trasmettere tre concetti fondamentali:

  1. La distinzione fondamentale fra esercente un’attività economica – impresa o professione – e la figura del privato consumatore – impiegato a reddito fisso o pensionato. Le transazioni economiche poste in essere dai soggetti medesimi devono necessariamente transitare su un conto aziendale o conto personale la cui coerenza con l’oggetto sociale dichiarato, sarà basilare per far discendere le valutazioni successive in termini di “collaborazione attiva” e quindi di “Segnalazione di operazione sospetta”;
  2.  Evasione fiscale: Il ruolo dell’intermediario finanziario o del professionista non è quello di sostituirsi alla Guardia di finanza o all’Agenzia delle entrate. La stessa Corte di cassazione, in una recente pronuncia ha detto che il rilievo penale sussiste solo in presenza del superamento di determinate soglie di danno erariale – https://www.giovannifalcone.it/reati-tributari-e-lotta-al-riciclaggio-senza-il-superamento-della-soglia-rilievo-penale-irrilevante/
  3. Cartiere o frodi fiscali: Contrastare il malaffare significa conoscere il proprio cliente, il settore economico, il modus operandi https://www.giovannifalcone.it/?s=contrasto+al+malaffare

Conclusioni

Cominciare a comprendere che per parlare di “collaborazione attiva” significa valutare la natura, origine e consistenza di determinate transazioni economiche in relazione all’oggetto sociale dichiarato, all’effettiva attività svolta della quale si è maturata sufficiente consapevolezza in ordine alla logistica, adeguatezza dei mezzi, presenza di personale idoneo etc.

Nella veste di soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca o professionista – devo sapere che il sospetto di riciclaggio e quindi l’obbligo eventuale dell’inoltro della Sos, nel 99% dei casi, può maturare quando la provvista arriva sul conto del cliente e non certo quando la stessa viene prelevata. Con questa consapevolezza, diventa surreale una situazione come questa https://www.giovannifalcone.it/sos-sospetto-irragionevole/

In altri termini, per non agire d’impeto, bisogna darsi un  metodo per interpretare l’operatività dei rapporti – https://www.giovannifalcone.it/?s=metodo

Buon lavoro!

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  1. Cristiano Ronaldo – l’ex giocatore della Juventus – aveva il brutto vizio di prelevare 220 mila euro di contanti dal suo conto per le spesucce natalizie. Per questo è stato Segnalato alla Uif della Banca d’Italia. Uno sventurato con un contratto da 25 milioni di euro all’anno. Lo stesso che oggi gli Emirati arabi gli hanno fatto un contratto da 200 milioni di dollari.
    Nel nostro caso, l’ex calciatore della Roma – Totti – strapagato oltre ogni comune immaginazione, aveva l’abitudine del gioco e scommesse.
    Domanda: in ambo i casi, dove sta la provenienza di “dubbia legittimità” che suggerisce l’opportunità di una Sos?
    Questo, ovviamente, al netto del brutto vizio di diffondere un’attività assolutamente riservata!!!

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