giovedì, Aprile 25, 2024
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UNIONE DI FATTO: Tradimento del convivente

Tradimento del convivente

 

Il convivente infedele non subisce sanzioni o conseguenze in caso di tradimento: ciò vale anche nel caso in cui sia stato firmato un contratto di convivenza.

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La legge Cirinnà ha disciplinato – dopo numerosi anni di lacuna normativa – le convivenze, ossia i rapporti tra persone non sposate che, tuttavia, formano una famiglia di fatto basata sulla stabile coabitazione e sulla reciproca assistenza morale e materiale. I conviventi godono di una serie di diritti riconosciuti loro dalla legge a seguito della progressiva equiparazione alle coppie sposate attuata nelle aule giudiziarie. Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla legge può essere, peraltro, integrato dai conviventi firmando un contratto di convivenza, accordo che può disciplinare una serie di aspetti relativi all’unione e al caso di cessazione dell’unione (come l’assegno di mantenimento). Sul punto rinviamo all’articolo Convivenza: cosa conviene fare?Ma, tra questi aspetti, resta completamente escluso il capitolo fedeltà: in altri termini nel caso di tradimento del convivente non vi sono né tutele previste dalla legge, né altre forme di garanzia che i partner possono legittimamente inserire nel contratto di convivenza. Sicché si può dire che la vera differenza tra la coppia sposata e quella non sposata sta proprio in questa: se nella prima il tradimento è considerato un illecito, nella seconda non lo è.

Già prima della legge Cirinnà, la prassi notarile escludeva che un contratto tra conviventi potesse implicare la limitazione della libertà del singolo convivente di avere un rapporto con una persona diversa rispetto al partner abituale. Oggi questa circostanza è stata avvalorata dalla riforma che nulla ha disposto per il caso di tradimento del convivente. Pertanto, in assenza di disposizioni normative, non è possibile collegare alcuna conseguenza all’infedeltà. Né si ritiene lecito il contratto di convivenza qualora vada a regolare i diritti o rapporti personali, in quanto ciò limiterebbe la libertà del singolo convivente.

In particolare il contratto di convivenza non può contenere: un obbligo reciproco di fedeltà; allo stesso modo non può imporre un risarcimento del danno a carico del convivente infedele, né può subordinare il diritto a ricevere una prestazione patrimoniale al rispetto della fedeltà.

Detto in termini più pratici, nonostante il fatto che la legge non prevede l’obbligo di fedeltà tra conviventi, tale obbligo non può neanche essere previsto spontaneamente dai conviventi stessi firmando un accordo. Accordo che, pertanto, sarebbe nullo. Insomma, il tradimento del convivente resta impunito o impunibile.

Non è peraltro dovuto alcun risarcimento del danno o un assegno di mantenimento se la convivenza cessa per tradimento.

Il convivente può liberamente tradire il partner senza che da ciò possano derivare per lui conseguenze civili, penali o ammnistrative. Fra l’altro il recesso dal contratto di convivenza può anche essere unilaterale. In deroga alla disciplina relativa a tutti gli altri contratti previsti dal diritto civile – in base alla quale ci si può sciogliere da un accordo solo se c’è la volontà di entrambi i firmatari o in caso di inadempimento di uno dei due, ma mai unilateralmente – nel caso di contratto di convivenza, il recesso deciso da uno solo dei due partner è sempre lecito anche senza un preavviso. Uno dei conviventi può decidere di porre fine al contratto di convivenza dichiarando di volere recedere unilateralmente dal “patto”. La decisione può essere presa in ogni momento, senza necessità di rispettare alcuna formalità.

Se i conviventi hanno dei figli, la cessazione produce effetti simili a quelli derivanti dalla separazione o dal divorzio. Il riferimento è al diritto agli alimenti per i bambini che dovranno essere mantenuti da entrambi i genitori nei limiti delle rispettive possibilità economiche. In caso di disaccordo ci si reca dal giudice che fisserà la misura dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei due (colui che non vi coabita quotidianamente).

Fonte: LLpT

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