martedì, Aprile 23, 2024
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UNIONI CIVILE & CONVIVENZE DI FATTO: Le novità in sintesi della nuova legge

La Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 3634-A, già approvata dal Senato.

La Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge n.
3634-A, già approvata dal Senato, che detta due distinte discipline:

  • la regolamentazione delleunioni civilitra persone dello stesso sesso;
  • la regolamentazione delleconvivenze di fatto,che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali.

– Unioni Civili

L\’unione civile tra persone dello stesso sesso-considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – ècostituitada
due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di
fronte all\’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Ilregime patrimonialeordinario dell\’unione civile
omosessuale consiste nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta
salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale.
Resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.

Sono disciplinati dalla proposta di legge idiritti e doveriderivanti
dall\’unione civile omosessuale, sulla falsariga dell\’art. 143 del
codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell\’obbligo di fedeltà).
Oltre all\’applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari
prevista dal codice civile, la costituzione dell\’unione comporta che le
parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: in
particolare, si fa riferimento all\’obbligo reciproco all\’assistenza
morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni
comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito
che l\’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano
concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra
persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da
parte del giudice,in caso di grave pregiudizio per l\’integrità fisica o morale di una delle parti.

In caso di decesso di una delle parti dell\’unione civile prestatore
di lavoro andranno corrisposte al partner sia l\’indennità dovuta dal
datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento
di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

In relazione allasuccessione, si applicherà ai partner dell\’unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Con l\’eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate
espressamente e di quelle della legge sull\’adozione, le disposizioni
contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque
ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei
contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della
unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quanto alloscioglimentodell\’unione civile, viene
ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia
in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le
conseguenze patrimoniali. Saranno, poi, applicabili alle stesse unioni
civili le discipline acceleratorie della separazione e dello
scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura
semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).

Viene poi data attuazione a quanto indicato dalla Corte costituzionale con riguardo allarettificazione del sessodi
uno dei coniugi: se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i
coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non
cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in
unione civile tra persone dello stesso sesso.

La presenza di specifichecause impeditiveindividuate
dalla proposta di legge è causa di nullità dell\’unione.Il vincolo
giuridico derivante dall\’unione civile è, in particolareequiparatoa quello derivante dalmatrimonioper un ulteriore aspetto:tra
le citate cause impeditive è indicata – oltre la sussistenza di un
vincolo matrimoniale -anche la sussistenza di una precedente unione
civile omosessuale.

Le Convivenze di fatto

In base alla nuova legge, laconvivenza di fattopuò riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due personemaggiorenniunitestabilmenteda legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ecoabitantied aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai
coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti
giurisprudenziali). Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti
dall\’ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai
dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner
come rappresentante per l\’assunzione di decisioni in materia di salute e
per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di
abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione,
inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito.

I partner possono, inoltre, stipulare uncontratto di convivenza,attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

La proposta specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso
il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le
modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere
il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le
regole del codice civile.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte;di recesso unilateraleo diaccordotra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire ildiritto agli alimentiin capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve essereaffermato da ungiudiceove
il convivente versi in stato di bisogno e non sia non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento (ex art. 438 c.c.). Spetta allo
stesso giudice determinare la misura degli alimenti (quella prevista dal
codice civile) nonché la durata dell\’obbligo alimentare in proporzione
alla durata della convivenza..

Per saperne di più:

Dossier

Fonte: Camera dei Deputati

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