A breve devono essere presentate per l’incasso cambiali emesse il 31 marzo 2004 che scadono mensilmente fino al 31 dicembre 2014, redatte sui moduli bollati vecchi (12 per mille). Si chiede: se tali cambiali sono valide; se il bollo è ancora valido; da quale data decorre il nuovo bollo.
RISPOSTA
Nel caso descritto si ritiene che il soggetto in questione non sia tenuto ad alcuno adempimento. La cambiale è in regola con l’imposta di bollo e vale come titolo esecutivo. Le preoccupazioni del lettore trovano origine nel disposto del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 26 maggio 2009, i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell’imposta assolta in lire/euro e in euro; le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire/euro e in euro. Pertanto i contribuenti hanno potuto utilizzare le vecchie marche da bollo e i vecchi foglietti fino a tale data. L’articolo 2 del Dpr 26 ottobre 1972, n.642, dispone che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti ed i registri indicati nella prima parte della tariffa. La tariffa , parte prima, Allegato A, indica espressamente le cambiali. La previsione vuol significare che la cambiale deve essere assoggettata ad imposta di bollo sin dal momento dell’emissione. In pratica, con riferimento al caso sottoposto dal lettore, la cambiale ha assolto l’imposta di bollo secondo le modalità allora vigenti, cioè con le tradizionali marche da bollo utilizzabili fino al 5 dicembre 2009. Perciò, non è necessario procedere ad alcuna integrazione del tributo, che è stato assolto correttamente.
DAL SOLE 24 ORE DEL 31 GENNAIO 2011