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VALVOLE TERMOSTATICHE: Contabilizzatori di calore e impianti autonomi

Valvole termostatiche: contabilizzatori di calore e impianti autonomi

FONTE: laleggeopertutti.it

Riscaldamento, teleriscaldamento e impianti autonomi: cosa fare in condominio per misurare i consumi con le nuove norme.

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Entro il 31 dicembre 2016 tutti coloro che abitano in condomìni con riscaldamento centralizzato, dovranno installare, su ciascun termosifone, valvole termostatiche con contabilizzatori di calore.

Tanto è previsto per consentire, tramite l’installazione di contatori
individuali, la quantificazione degli specifici consumi di
riscaldamento e acqua calda da parte dei singoli condomini.

A tale fine, gli impianti di riscaldamento condominiale dovranno
essere dotati di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione. La
legge [1], infatti, stabilisce che tutti i condòmini e
gli edifici polifunzionali che, per il riscaldamento e per la produzione
di acqua calda sanitaria, fruiscono di un impianto di distribuzione centralizzato o di una rete di teleriscaldamento saranno obbligati, entro la fine del 2016, a installare una serie di contatori individuali, in grado di quantificare i consumi specifici del singolo.

E’inoltrenecessaria l’adozione di sistemi di regolazione (valvole
termostatiche e contabilizzatori)che consentano di impostare la
temperatura desiderata all’interno di ciascuna unità immobiliare,
differenziandola in base alle esigenze del singolo utente.

Le valvole termostatiche sono dispositivi di
termoregolazione che, installati sui termosifoni, consentono una
ripartizione del calore tra i vari locali di un appartamento; essi
infatti permettono di regolare la temperatura di ciascuna stanza in
maniera autonoma.

Icontabilizzatori (chiamati anche ripartitori di
calore), invece, sono dispositivi elettronici in grado di quantificare
l’effettivo consumo energetico per ogni alloggio.

Le nuove regole interessano, per espressa previsione normativa, anche gli impianti di teleriscaldamento. Dunque, anchei condomini che adottano tale sistema di riscaldamento centralizzato, dovranno dotarsi delle nuove valvole termostatiche per misurare i consumi individuali.

Impianti autonomi

Che succede, invece, nel caso di condominio con impianti autonomi ossia di fabbricato privo di riscaldamento centralizzato?

L’obbligo di installazione delle valvole termostatiche riguarda solo condòmini e gli edifici polifunzionalidotati diimpianti centralizzati o teleriscaldamento. L’obbligo non si estende dunque ai casi di impianti autonomi, anche se il singolo proprietario potrebbe approfittarne per monitorare i propri consumi.

Tuttavia, per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è
prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. Coiòal fine di
non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni [2].

Dunque, solo gli impianti centralizzati condominiali devono sottostare all’obbligo in questione, a meno che non si tratti di impianti termici (anche autonomi) nuovi o ristrutturati.

Ripartizione dellespese

Ai fini della ripartizione delle spese di consumo occorre distinguere tra:

energia utile: quella in uscita dalla centrale termica;

consumo involontario: consumo fisso di energia dell’impianto
(misurato in kWh), che comprende la dispersione della rete di
distribuzione, sussistente in modo indipendente dall’utilizzo degli
utenti;

consumo volontario: consumo legato alla volontà
del singolo utente di prelevare calore dall’impianto tramite le valvole
termostatiche e acqua calda dai rubinetti; essodeve essere misurato
anno per anno dalle apparecchiature di contabilizzazione).

Va precisato che la quota di “consumo involontario” deve essere ripartita tra le varie unità immobiliari in base a un criterio di uso potenziale dell’impianto, o in base alla capacità potenziale di assorbire calore.

Tale quota, misurata in kWh, rimane fissa per tutti gli anni – mentre
il suo peso percentuale, rispetto al consumo totale, varia tutti gli
anni – e può essere:

1) calcolata dal progettista, esprimendo una quantità di energia
misurata in kWh annui che sarà costante e non più espressa in
percentuale. Infatti, la quota di consumi involontari è una quantità di
energia fissa, determinata dal progettista, il cui valore varia di anno
in anno a seconda di quanto il condominio ha consumato;

2) divisa in base alla potenziale capacità di consumare,
rappresentata dal fabbisogno di energia delle diverse unità immobiliari.

La norma tecnica Uni 10200 prevede che la divisione delle spese sia direttamente proporzionale ai consumi dei singoli; pertanto, non sono ammessi eventuali “coefficienti correttivi”.

E’quindi obbligatoria la redazione di un progetto tecnico che
fornisca una diagnosi energetica dell’edificio condominiale. In tal modo
è infatti possibile disporre di una nuova apposita tabella millesimale,
cosiddetta “di fabbisogno” utile per ripartire le spese tra condomini
in base ai consumi.

In definitiva, la norma richiede un calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, a opera di un professionista abilitato che dovrà quindi definire:

1) la quantità di energia utile in uscita dalla centrale termica;

2) il consumo involontario per dispersioni di rete distribuzione;

3) il fabbisogno di energia di ogni unità abitativa (e relativi millesimi);

4) l’energia emessa dalle tubazioni a vista;

5) le potenze termiche installate;

6) il prospetto previsionale di spesa e consumo.

Dunque solo un progettista qualificato potrà determinare, in base a
quanto previsto dalla norma Uni 10200, come debbano essere suddivise le
spese di riscaldamento tra i condòmini. La suddivisione delle spese
secondo la norma Uni citata è diventata un obbligo di legge.

Casi di esenzione

L’obbligo diinstallazione, entro il 31 dicembre 2016, dei contatori
individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,può
trovare delle eccezioni.

Esso infatti sussiste solo nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con
riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

Eventuali casi di impossibilità tecnica alla
installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere
riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato.

Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente
possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del
riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto
all’interno delle unità immobiliari.

La contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve avvenire
in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e
ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto
previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti.

Sanzioni

Il condominio e i singoli utenti dell’edificio polifunzionale che non
provvedono ad installare i suddetti sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione, sono soggetti, ciascuno, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.

La disposizione non si applica quando da una relazione
tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che
l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di
costi.

Nei casi particolari di impossibilità tecnica e inefficienza,
verranno presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione
del consumo del calore e non potranno, comunque, essere applicati i
vecchi criteri di ripartizione delle spese relativi al riscaldamento,
anche se contenuti in un regolamento condominiale contrattuale.

Pertanto, la sanzione pecuniaria si applica se nell’edificio
condominiale (indipendentemente dall’anno di costruzione), salvo i casi
di esclusione appena indicati, entro il 31 dicembre 2016 non saranno
installati i contabilizzatori e le valvole termostatiche idonei a
quantificare i consumi individuali.


[1]Art. 9 co. 5, Dlgs 102/2014, che recepisce la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/Ue.

[2]Dlgs 192/2005, successivamente integrato dal Dlgs 311/2006.

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