sabato, Aprile 20, 2024
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VALVOLE TERMOSTATICHE: Sanzioni per chi ritarda

Chiedo
se la legge sull’obbligo delle valvole termostatiche (fornitura centralizzata) è stata prorogata al 2017
per il Veneto.

M. R. R.– VERONA

R I S P O S T A

Il
Dlgs 102/2014, all’articolo 9, comma 5, lettera b) e c), impone l’obbligo
dell’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione entro il 31
dicembre 2016 (1).  In
caso di inosservanza dell’obbligo, l’articolo 16, comma 7, statuisce che:”nei
casi di cui l’articolo 9, comma 5, lettera c), il condominio e i clienti finali
che acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non provvedono ad
installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun
radiatore posto all’interno dell’unità
immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a
2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando dalla
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che
l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi”.
Allo stato, non risultano o, comunque, non sono previste deroghe o rinvii.
Pertanto, visto che il termine di scadenza è ormai prossimo, al fine di evitare
la sanzione, sarebbe opportuno adeguarsi alle prescrizioni normative.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL20 GIUGNO 2016


(1) Art. 9

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

5.
Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la
contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese
in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a)
qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua
calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o
da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di
edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l\’installazione da
parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di
fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore
collegato alla rete o del punto di fornitura;

b)
nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di
riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l\’installazione entro
il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di
contatori individuali per misurare l\’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella
misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi
e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L\’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento
alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di
impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica
del progettista o del tecnico abilitato;

c)
nei casi in cui l\’uso di contatori individuali non sia tecnicamente
possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del
riscaldamento si ricorre all\’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare
il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto
all\’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con
esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che
l\’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in
termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi
alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del
consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del
servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro
operatore diverso dall\’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite
dall\’Autorità per l\’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma
restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del
dato;

d)
quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree
comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e
all\’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l\’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi
generali per la manutenzione dell\’impianto, secondo quanto previsto
dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva
la possibilità, per la prima stagione termica successiva
all\’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

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