venerdì, Aprile 19, 2024
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Variazioni patrimoniali e compravendite immobiliari: Due importanti finestre per combattere la criminalità organizzata!

Variazioni patrimoniali e compravendite immobiliari: Due importanti finestre per combattere la criminalità organizzata!

Nel recente periodo ho commentato la relazione della Direzione Investigativa Antimafia di ben 432 pagine, riportante un compendio della importante attività investigativa svolta a livello nazionale nel secondo semestre 2020, presentata al Senato della Repubblica il 12 agosto 2021 –

https://www.giovannifalcone.it/lotta-alla-criminalita-organizzata-la-direzione-investigativa-antimafia-in-unazione-di-contrasto-oltre-la-statistica/

Un aspetto che mi ha particolarmente colpito dalla lettura del documento è stato il riferimento costante e continuo alla “Collaborazione della DIA con l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia”. L’impressione che ho tratto è che l’attività operativa della importante struttura di contrasto al crimine organizzato quale appunto la Direzione Investigativa Antimafia, ruota sulle “segnalazioni di operazioni sospette” provenienti dai soggetti obbligati – in primis banche e professionisti.

In pratica, la suddetta struttura centrale di contrasto al crimine organizzato, per poter operare, sembra dipendere completamente o comunque in maniera eccessiva dal grado di collaborazione attiva delle banche.

Oggi, torno sull’argomento alla luce della recrudescenza criminale della Provincia di Foggia, dove appena ieri la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese, ha presieduto un importante vertice in Prefettura per studiare interventi adeguati a fronteggiare questa grave emergenza criminale.

L’estorsione verso le attività economiche sul territorio sembra essere la minaccia più temibile laddove, nel solo Comune di San Severo si sono registrate otto bombe in nove giorni.

Pratica operativa

Nell’articolo citato, con cui ho iniziato questa riflessione ho parlato della mia esperienza in terra di Calabria, vissuta fra il 1988 e 1993, al Comando di reparti della Guardia di finanza deputati al contrasto al crimine organizzato.Appena giunto nel capoluogo calabrese, mi prefissi subito di controllare l’applicazione degli articoli 30 e 3112 di cui alla legge n.646/1982, meglio conosciuta come la “Rognoni – La Torre”, che introdusse il delitto associativo mafioso di cui all’art.416bis del Codice penale e tutta una serie di azioni di contrasto contro il crimine organizzato di natura economico patrimoniale, come il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti provenienti da estorsioni, usura, riciclaggio, droga, prostituzione, e introduce norme per il controllo sugli appalti pubblici e l’obbligo della certificazione antimafia.

Immaginai all’epoca che, considerato l’obbligo della “comunicazione di eventuali variazioni patrimoniali” da parte di soggetti in odore di mafia a decorrere dal 1982, avrei trovato decine di comunicazioni della specie nel 1988, dando per scontata la forte presenza criminale in territorio calabrese.

Invece nulla, significando che nessuno aveva mai provveduto a fare comunicazioni della specie.

Aggiungo, per quanto ovvio che, i successivi e mirati riscontri effettuati mi consentirono di accertare numerose situazioni di assoluta gravità mai comunicate da personaggi già condannati con sentenza definitiva per associazione mafiosa.

Analogo riscontro, con risultati più che soddisfacenti riguardarono le “compravendite immobiliari”, attraverso il ricorso a prestanomi e teste di legno, sempre ad opera di soggetti condannati o contigui ad associazioni mafiose.

Conclusioni

Più volte ho denunciato inefficienze e approssimazioni sull’operato delle banche, senza tuttavia trascurare la insufficienza di talune norme per il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo di cui alla vigente disciplina.

Ciò detto, al netto dell’importante, innegabile ed insostituibile contributo fornito dai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio attraverso la c.d. collaborazione attiva, con la necessaria umiltà mi chiedo:

  • C’è qualcuno che si preoccupa di verificare l’esistenza di “comunicazioni” riguardanti le c.d. variazioni patrimoniali di cui è cenno negli articoli di legge in vigore?
  • C’è qualcuno che verifica le “compravendite immobiliari”, il passaggio di mani e di proprietà di quote sociali, partecipazioni azionarie?

Le mie sono delle normali riflessioni di un comune osservatore, una persona qualunque!

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1 Art. 30.
((Le  persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti  dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura penale  ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1,   del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con  provvedimento  definitivo, ad una misura di prevenzione ai  sensi della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, sono tenute a comunicare per dieci  anni,  ed  entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di
 polizia tributaria   del  luogo  di  dimora  abituale,  tutte  le  variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti  elementi di  valore  non  inferiore  ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  i soggetti di cui al periodo precedente sono
 altresi' tenuti  a  comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando  concernono  complessivamente elementi di valore  non inferiore ad  euro  10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani)). 
  Il  termine  di  dieci  anni  decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 
  Gli  obblighi  previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione  e'  revocata  a  seguito  di  ricorso  in  appello  o in cassazione.
2 Art. 31. 
  Chiunque  essendo  tenuto,  omette  di  comunicare  entro i termini stabiliti   dalla   legge   le   variazioni   patrimoniali   indicate nell'articolo  precedente  e'  punito  con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.
  Alla  condanna  segue  la  confisca  dei  beni  a  qualunque titolo acquistati  nonche'  del  corrispettivo  dei  beni a qualunque titolo alienati.
((Nei  casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati  ovvero  del  corrispettivo  dei beni alienati, il  giudice ordina  la  confisca,  per un valore equivalente, di somme di denaro, beni  o  altre  utilita' dei quali i soggetti di cui
 all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilita')).

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  1. Se vogliamo contrastare con una qualche efficacia la criminalità organizzata, dobbiamo utilizzare di più e meglio la normativa esistente, a cominciare dalle “variazioni patrimoniali” ex artt.30 e 31 della legge 646/82.
    Può sembrare una legge datata, approvata dopo l’eccidio del Generale Carlo Alberto della Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta in via Carini a Palermo in data 3 settembre 1982 quando venne pubblicato un epitaffio sul muro adiacente la strage da parte di un anonimo cittadino: “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”.
    Facciamo in modo da ritrovare questa speranza!

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