martedì, Aprile 16, 2024
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VI Direttiva europea sul riciclaggio: Con l’elenco reati presupposto, un passo indietro di 40 anni!

VI Direttiva europea sul riciclaggio: Con l’elenco reati presupposto, un passo indietro di 40 anni!

 

Con lo scopo di uniformare l’applicazione della disciplina antiriciclaggio in ambito europeo si è pensato, attraverso la VI Direttiva di stabilire:

  1. Elenco unificato dei reati presupposto che ora comprendono la criminalità informaticae il crimine ambientale;
  2. Ulteriori reati di riciclaggio di denaro: sostegno e favoreggiamento, tentativo e istigazione;
  3. Estensione della responsabilità penale alle persone giuridiche;
  4. Maggiore cooperazione internazionaleper il perseguimento del riciclaggio di denaro;
  5. Pene più dure;
  6. Requisito per la doppia incriminabilitàper i seguenti 6 reati specifici:
    • associazione criminale organizzata e racket;
    • terrorismo;
    • tratta di esseri umani e traffico di migranti;
    • sfruttamento sessuale (inclusi i bambini);
    • traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Condotte delittuose

Quando leggo elucubrazioni di questo tipo mi vengono in mente le originarie tre fattispecie caratterizzanti il rilievo penale dell’art.648bis del nostro codice penale, nella sua versione storica quando, per identificare il reato di riciclaggio di denaro sporco, si parlava di sequestro di persona, rapina aggravata ed estorsione (anno 1978). E’ ragionevole presumere che il legislatore dell’epoca riteneva quel tipo di reati come quelli a maggiore allarme sociale.

Con il passare degli anni, venne aggiunto, in termini di reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco il “traffico di sostanze stupefacenti” (legge 55/90).

In pratica, in questo momento storico, l’utilizzo di una provvista finanziaria proveniente da un peculato (il principale reato di danno e di percolo contro la pubblica amministrazione o da una truffa aggravata, per non parlare di reati informatici o ambientali o contro la persona o il patrimonio in generale), non veniva in alcun modo perseguita con l’art.648bis del codice penale.

A seguire, per rimuovere questa forma anomala di classificare il malaffare si pensò bene di parlare di “condotte delittuose”, vale a dire quei comportamenti che il nostro codice penale ritiene di punire con “reclusione e multa” (legge 328/93).

Non è un caso che l’elenco della spesa venne superato (esatta indicazione della tipologia di condotte illecite) e si cominciò a dire: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo ….” senza la necessità della indicazione di alcun elenco: una volta tanto parliamo di un legislatore pratico, pragmatico e funzionale all’obiettivo che si intendeva perseguire ovvero all’interesse che si pensava di tutelare.

Conclusioni

Se così è, al fine di rendere più semplice ed omogeneo l’applicazione della normativa a livello europeo, non sarebbe meglio mandare un nostro legislatore, magari partenopeo, in grado di scrivere un po’ meglio del Direttive?

E’ mai possibile che per l’applicazione del reato di riciclaggio dobbiamo ricordarci, in modo puntuale, nel terzo millennio,  le singole fattispecie elencate nel provvedimento de qua (VI Direttiva)?

Tirare a campare è sempre meglio che tirare le cuoia, ripeteva spesso un vecchio Senatore defunto già da qualche anno.

Ecco, in mancanza d’altro noi tiriamo a campare: vi sembra poco?

 

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