Fonte: laleggepertutti.it
L’uso del voucher va comunicato almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione, pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa.
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Il decreto correttivo del Jobs Act[1] pubblicato
la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale ha l’obiettivo, in materia di lavoro accessorio,
di impedire comportamenti truffaldini, come l’uso del voucher per giustificare
a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto, ed
introduce a tal fine l’obbligo per il committente (imprenditore, professionista
e imprese agricole) di comunicare l’utilizzo del voucher almeno 60 minuti prima
dell’inizio della prestazione lavorativa.
Il lavoro accessorio è
quell’attività che dà luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi non superiori ad€
7.000,00 nel corso di un anno(inteso dal 1
gennaio al 31 dicembre), di cui al massimo
€ 2.000,00 erogati dal medesimo committente.
Il
pagamento avviene mediante voucher,
ossia buoni acquistabili telematicamente dai committenti imprenditori o professionisti,
o altresì presso rivendite autorizzate dai committenti non professionisti.
Si
può ricorrere al lavoro accessorio in tutti
i settori, con le seguenti limitazioni per il solo
settore agricolo:
·attività
agricole stagionali: si può ricorrere al lavoro
accessorio solo con lavoratori pensionati o giovani di età inferiore a 25 anni,
se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi;
·attività
non stagionali: il lavoro accessorio può
essere rivolto a giovani di tutte le età, purché regolarmente iscritti presso
l’università;
·gli
imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a € 7.000,00:
possono ricorrere al lavoro accessorio solo con lavoratori non iscritti
nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (Otd).
Possono
essere rese prestazioni di lavoro accessorio anche da soggetti che beneficiano
di misure
a sostegno del reddito, ad esempio
integrazioni salariali o indennità di disoccupazione. Tuttavia i compensi
derivanti da lavoro accessorio non possono in questi casi superare i 3.000,00 euro l’anno.
Il
ricorso al lavoro accessorio deve essere preventivamente comunicato agli enti
competenti e, sul punto, il decreto correttivo del Jobs Act ha introdotto
prescrizioni molto stringenti.
Innanzitutto
la comunicazione deve
contenere:
·i dati
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
·l’indicazione
del luogo di lavoro,
·l’indicazione
del giorno e dell’ora di inizio e fine della prestazione.
La
comunicazione deve essere trasmessa alla
sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante sms
o posta elettronica (sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo
intermittenti@pec.lavoro.gov.it).
Sono
tenuti alla comunicazione circa l’utilizzo del voucher gli imprenditori non
agricoli e i professionisti.
L’obbligo
è previsto anche per gli imprenditori agricoli, ma con modalità un po’ diverse:
tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del
lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni; non
devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione.
L’obbligo
di comunicazione non è
invece previsto per gli enti
pubblici, coloro che svolgono attività non commerciali (ad esempio le Onlus),
le famiglie e il lavoro domestico, probabilmente per il basso rischio di abuso
da parte di tali soggetti committenti.
Per
chi non rispetta l’obbligo di comunicazione, si applica una sanzione amministrativa da
400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione.
Trattandosi di una sanzione amministrativa è consentito il pagamento della sanzione ridotta nella
misura di 800,00 euro.
Accanto
a tale sanzione è altresì prevista una «maxi sanzione»:
da 500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso
di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro. L’importo è
aumentato del 20% se l’irregolarità riguarda lavoratori stranieri o minori di
età non lavorativa.
Il
decreto inasprisce infine i controlli in
materia, inserendo tra le funzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro anche
specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle
prestazioni di lavoro accessorio.
[1]D.lgs.185/2016.