DEBITO INPS: Prescrizione decennale
Un contribuente, nel 1996, omette il versamento di imposte e debiti Inps; nel 2002 (quindi entro
i termini), gli viene notificata cartella di pagamento. Da tale data il contribuente non riceve più nulla dall’agente della riscossione. Si può invocare la prescrizione decennale? E’ sufficiente fare istanza di autotutela?
Oppure è necessario presentare ricorso? Ed in questo caso, chi chiamare in causa?
S. G. – BRESCIA
R I S P O S T A
Si può certamente invocare la prescrizione decennale, essendo trascorso più di un decennio dall’ultima manifestazione di volontà dei creditori di voler esercitare il diritto, e in assenza di cause idonee a interrompere la prescrizione (dato che il “contribuente non ha ricevuto più nulla dall’agente della riscossione”).
In assenza di un atto (per esempio: avviso d’intimazione, fermo di autoveicoli) non è possibile adire il Giudice tributario, competente a dichiarare prescritti solo i debiti per “imposte”. La prescrizione per i debiti previdenziali deve essere invece dichiarata dal Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il quale può essere adito quando la parte ha “interesse” a una pronuncia (articolo 100 del Codice di procedura civile: ” per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”), in questo caso insussistente.
L’interesse può sorgere dal momento in cui, rivolta a Equitalia una richiesta di riconoscere la prescrizione, questa dovesse rifiutarsi, espressamente o con il “silenzio/rifiuto” protrattosi per oltre novanta giorni.
Le due cause (davanti alla Commissione provinciale tributaria, per le imposte; davanti al Giudice del Lavoro, per i debiti previdenziali), può essere intentata sia contro gli enti (“creditori sostanziali”), sia contro Equitalia, che ha
l’obbligo di chiamarli in causa (Cassazione, 25 luglio 2007, n.16412; 28 novembre 2012, n.16412: “l’aver il contribuente individuato, nell’uno o nell’altro, il legittimo passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”).
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 15 DICEMBRE 2014








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