Nel
nostro condominio, dopo le dimissioni volontarie del precedente amministratore,
ha consultato, proposto e presentato all’assemblea un nuovo amministratore, la
cui nomina è stata approvata all’unanimità. Il condomino in questione svolge
l’incarico di consigliere.
Tra
i consiglieri e l’amministratore sussiste una parentela, non si sa di quale
grado. Chiedo se è compatibile che il condomino parente dell’amministratore
possa espletare tale incarico.
Da
3 anni questo condomino è presente in ogni assemblea come presidente o come
segretario, senza che sia chiesta ed effettuata nessuna votazione. L’invito ai
condomini per proporre l’incarico di presidente e segretario dell’assemblea a
chi compete? Le due candidature devono essere votate con quale maggioranza?
A. V.– TREVISO
R I S P O S T A
Non è prevista
alcuna incompatibilità per ragioni parentali l’incarico di amministratore e
quello di consigliere di condominio, benché ragioni di opportunità suggeriscano
di evitare, se il consigliere di condominio svolge funzioni di controllo
dell’operato dell’amministratore, che i due ruoli siano ricoperti da persone
legate da rapporti di consuetudine.
In
ordine alla designazione di presidente e segretario dell’assemblea, nel
silenzio della disciplina del condominio si fa riferimento alle norme dettate
in materia di società. Il presidente, pertanto, va eletto a ogni riunione a
maggioranza dei presenti (articolo 2371 Codice civile). Se il regolamento non
dispone nulla sul punto, il segretario può essere nominato dal presidente o
designato con le stesse modalità del presidente.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11
APRILE 2016