Unโazienda
assume un dipendente a tempo determinato con contratto dal 3 aprile al 31
aprile 2013. Il 25 ottobre il dipendente rassegna le dimissioni, facendo
esplicita rinuncia al diritto di precedenza. Il 2 novembre lโazienda โ viste le
mutate esigenze e avendo necessitร di un dipendente a tempo indeterminato โ
assume il dipendente dimissionario: non per riconoscimento implicito del
diritto di precedenza, ma perché funzionale alle esigenze aziendali (cioรจ,
avere personale giร formato, fruendo dellโagevolazione ex legge 407/90).
Ora
lโInps disconosce il diritto allโagevolazione, rifacendosi allโobbligo di
assunzione in capo al datore di lavoro, previsto dalla legge 92/2012. posto che
lโazienda non ha effettuato licenziamenti né prima, né durante, né dopo il 3
aprile 2012, la richiesta dellโInps รจ da ritenersi valida, anche alla luce dei
chiarimenti del ministero del Lavoro (interpello n.7/2016) circa il diritto di
precedenza?
P. S.โ BARI
R I S P O S T A
Con
la nota del 12 febbraio 2016, il ministero del Lavoro ha precisato che โ in
mancanza nelle more della manifestazione esplicita di volersi avvalere del
diritto di precedenza โ il datore di lavoro puรฒ “legittimamente procedere alla
assunzione di altri lavoratori o alla
trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essereโ.
Il
diritto di precedenza รจ un diritto a cui il lavoratore puรฒ rinunciare o che puรฒ
formare oggetto di transazione.
Una
volta fatta la rinuncia, il diritto รจ uscito dalla disponibilitร del
lavoratore; pertanto, siamo del parere che la successiva assunzione non sia
avvenuta in forza di un diritto di precedenza. Certo, lโinps puรฒ sospettare che
lโintera manovra sia funzionale alla fruizione dei benefici, ,ma lโintento elusivo va espressamente dimostrato.
DAL “IL SOLE 24 OREโ DEL
22 MAGGIO 2017