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LAVORO: Diritto di precedenza, la rinuncia รจ legittima

Unโ€™azienda
assume un dipendente a tempo determinato con contratto dal 3 aprile al 31
aprile 2013. Il 25 ottobre il dipendente rassegna le dimissioni, facendo
esplicita rinuncia al diritto di precedenza. Il 2 novembre lโ€™azienda โ€“ viste le
mutate esigenze e avendo necessitร  di un dipendente a tempo indeterminato โ€“
assume il dipendente dimissionario: non per riconoscimento implicito del
diritto di precedenza, ma perché funzionale alle esigenze aziendali (cioรจ,
avere personale giร  formato, fruendo dellโ€™agevolazione ex legge 407/90).

Ora
lโ€™Inps disconosce il diritto allโ€™agevolazione, rifacendosi allโ€™obbligo di
assunzione in capo al datore di lavoro, previsto dalla legge 92/2012. posto che
lโ€™azienda non ha effettuato licenziamenti né prima, né durante, né dopo il 3
aprile 2012, la richiesta dellโ€™Inps รจ da ritenersi valida, anche alla luce dei
chiarimenti del ministero del Lavoro (interpello n.7/2016) circa il diritto di
precedenza?

P. S.โ€“ BARI

R I S P O S T A

Con
la nota del 12 febbraio 2016, il ministero del Lavoro ha precisato che โ€“ in
mancanza nelle more della manifestazione esplicita di volersi avvalere del
diritto di precedenza โ€“ il datore di lavoro puรฒ “legittimamente procedere alla
assunzione di altri lavoratori o alla
trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essereโ€.

Il
diritto di precedenza รจ un diritto a cui il lavoratore puรฒ rinunciare o che puรฒ
formare oggetto di transazione.

Una
volta fatta la rinuncia, il diritto รจ uscito dalla disponibilitร  del
lavoratore; pertanto, siamo del parere che la successiva assunzione non sia
avvenuta in forza di un diritto di precedenza. Certo, lโ€™inps puรฒ sospettare che
lโ€™intera manovra sia funzionale alla fruizione dei benefici, ,ma lโ€™intento elusivo va espressamente dimostrato.

DAL “IL SOLE 24 OREโ€ DEL
22 MAGGIO 2017

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