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BUONI FRUTTIFERI POSTALI: Sono pignorabili!

BUONI FRUTTIFERI POSTALI: Sono pignorabili!     

 

In riferimento alla risposta al quesito n.1593 (“Pignorabili anche i buoni fruttiferi postali”), pubblicato
sull’Esperto risponde n.28/2013, ove si dichiara la pignorabilità dei Pfp, si chiede qual è la normativa di riferimento. Ho sempre saputo che i Bfp: 

1)    Sono dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano e collocati in esclusiva da
Poste italiane;

2)   Sono collocati da Poste italiane e possono essere sottoscritti presso un qualunque ufficio postale abilitato all’emissione;

3)   La normativa prevedeva che i Bfp non sono cedibili né possono essere dati in pegno, sono trasferibili solo a causa di morte e sono insequestrabili e impignorabili, tranne nel caso esista un ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale. Il riferimento alla pignorabilità riguarda forse l’articolo 175, Dpr 29 marzo 1973, n.156, che è
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 508/95?

G.I. – Canosa di Puglia

R I S P O S T A

Come correttamente riportato dal lettore, l’articolo 175 del Dpr 29 marzo 1973, n.156, che prevede l’impignorabilità del buoni postali fruttiferi,
è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n.508/95.

La Corte ha argomentato la propria decisione sull’assunto che: “Il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del
principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell’articolo 56, primo comma, del dpr 14 febbraio 1963, n.1343 (Testo Unico delle leggi in
materia di debito pubblico), che ammette l’esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino”.

Non rinvenendosi ulteriori specifici richiami  sull’impignorabilità dei titoli in oggetto, risulta applicabile la normativa generale richiamata
nella precedente risposta.

DAL SOLE 24 ORE DEL 19 AGOSTO 2013


 

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