Una guida per comprendere quale sia e come si individui il momento a partire dal quale comincia ad esistere un condominio.
================
Se, come sovente capita, ci si domanda qual รจ il momento in cui nasce un condominio allora la risposta fornita dalla giurisprudenza[1]รจ che un condominio comincia ad esistere o dal momento in cui piรน soggetti costruiscano su un suolo comune, oppure (caso assai piรน frequente) dal momento in cui lโunico proprietario di un edificio venda a terzi in proprietร esclusiva interi piani o singole unitร abitative.
Pertanto, al quesito su qual รจ il momento in cui nasce un condominio, possiamo rispondere, sulla base dellโinsegnamento della giurisprudenza appena indicato, che affinché nasca un condominio non รจ necessario:
- né il certificato di abitabilitร dei singoli appartamenti;
- né la nomina del primo amministratore;
- né lโapprovazione del regolamento di condominio;
- né la formazione delle tabelle millesimali.
Tutti questi atti, infatti, sono solo utili strumenti necessari per gestire la vita condominiale, ma il condominio, per la legge, esiste giร prima che questi ulteriori atti siano compiuti ed anche se questi atti dovessero tardare o mancare [2].
Chiarito, quindi, qual รจ il momento in cui nasce un condominio si comprende, di conseguenza, che รจ da tale momento che andranno applicate tutte le norme che lo disciplinano [3].
In particolare, nel caso molto piรน frequente di condominio che nasca per effetto della vendita a terzi della prima unitร abitativa dellโedificio (che era interamente di proprietร , sino a quel momento, dellโoriginario costruttore), appunto dalla data di perfezionamento di questa prima vendita si applicheranno le norme sulla individuazione dei beni condominiali (per distinguerli da quelli inproprietร esclusiva dei condomini) e quelle sulla ripartizione delle spese di manutenzione e gestione dei beni comuni.
Dalla soluzione, appena descritta, del quesito su quale sia il momento in cui nasce un condominio, la giurisprudenza [4]ha tratto spunto per chiarire che siccome il momento in cui nasce un condominio coincide con il momento in cui si perfeziona il primo atto di trasferimento della proprietร di una unitร immobiliare (dallโoriginario unico proprietario ad altro soggetto), รจ chiaro che solamente nel primo atto di trasferimento (e non nei successivi e nemmeno nel regolamento di condominio, se redatto dopo) puรฒ essere contenuta una riserva di proprietร esclusiva per quei beni che, in mancanza di un titolo contrario, devono invece presumersi di proprietร condominiale.
Detto in modo piรน sintetico: solo se la riserva di proprietร a favore di un determinato soggetto viene chiaramente indicata nel primo atto di compravendita, solo in questo caso il bene oggetto di questa riserva dovrร essere considerato di esclusiva proprietร del soggetto indicato e non si potrร invece piรน presumere, in base alla legge [5], che questo bene sia di proprietร condominiale (la regola appena citata si applicherร ad esempio alle aree destinate a parcheggio o ad altri manufatti destinati allโuso comune come ascensori, pozzi, cisterne, portinerie, sottotetti destinati allโuso comune ecc.).
Se invece la riserva di proprietร esclusiva di un bene (ad esempio un ascensore) fosse contenuta non nel primo atto di trasferimento, ma nel secondo atto o in uno qualunque dei successivi atti di vendita delle unitร abitative dellโedificio, oppure fosse contenuta nel regolamento di condominio predisposto dopo la prima vendita di una unitร abitativa, tale riserva di proprietร non avrebbe efficacia e il bene andrebbe considerato di proprietร condominiale e non una proprietร esclusiva.
note
[1]Cass., sent. n. 18226 del 2004.
[2]Cass., sent. n. 510 del 1982.
[3]Artt. da 1100 a 1139 Cod. civ.
[4]Cass., sent. n. 27640 del 2013.
[5]Art. 1117 Cod. civ.
Fonte: LLpT