L’antiriciclaggio: Cosa fare per non prendere sanzioni?
Ho sempre detto e l’occasione è propizia per ripeterlo che fare “antiriciclaggio” significa applicare comune e razionale buon senso.
Potrà pure sembrare una frase fatta, ma questo lo dico al termine di una lunga esperienza sul campo, ma soprattutto al termine di talune riflessioni fatte anche nel recente periodo.
Nel periodo 1999/2007, ho svolto le mansioni di Responsaabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario durante i quali, ho ricevuito cinque ispezioni antiriciclaggio dall’Ufficio Italiano Cambi (Banca d’Italia) senza aver mai ricevuto alcun rilievo. Di tali ispezioni, tre hanno riguardato banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100% (Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare della Penisolo Sorrentina e Banca Mediterranea) e due nei confronti della Banca Popolare di Bari da cui dipendevo drettamente.
Ispezioni Uic
Senza fare un elenco dettaglato delle attività svolte nelle diverse fasi ispettive ricevute, posso tuttavia descrivere il modus operandi nel suo complesso che mi hanno consentito di superare sempre in bonis le operazioni suddette.
Con tutta la sintesi possibile, voglio commentare una sola visita quando il Nucleo spettivo della Banca d’Italia, ispezione durante, mi chiamò per fornire taluni chiarimenti su un centinaio di posizioni che avevano selezionato.
Dopo aver acquisito la storia di queste posizioni – per lo più titolari di attività economiche – premendo solo un tasto nella ricerca di un programma che avevo fatto installare di proposito attraverso l’uso dell’NDG (codice cliente), avevo la storia di ogni posizione:
- Estremi identificativi della ragione sociale;
- Attività economica esercitata e settore economico di riferimento;
- “Scheda notizia” all’uopo acquisita, contenente il commento del Direttore di filiale (Attività economica esercitata – dettaglio o ingrosso – Tenore di vita del titolare o Amministratore, Pubblica stima e Considerazioni finali).
Dei nominativi selezionati dall’Organo ispettivo centrale, feci notare:
- Cinque posizioni erano stati oggetto di specifica e motivata Segnalazione di operazione sospetta – Due per Riciclaggio da evasione fiscale, una per usura, una per impiego di provvista di dubbia provenienza per l’avvio dell’attività economica, e una per false fatturazioni finalizzata a consentire a terzi di evadere le imposte (annotazione di costi fittizi);
- Una cinquantina, riguardavano Segnalazioni pervenute dai Responsabili di filiale non condivise e quindi archiviate dallo scrivente con mirata argomentazione all’uopo fornita ai rispettivi segnalanti (in genere addetti allo sportello o direttori di filiale);
- Le restanti erano seguite nella loro quotidianità (sotto osservazione).
Per un caso, riguardante la posizione di una cliente, pesionata, novantenne, titolare di una ingentissima disponibilità – polizze, fondi, depositi a risparmio nominativi e al portatore,, conti correnti – titolare di una pensione sociale Inps.
I citati rapporti, furono tutti alimentati da disponibilità extracontabili derivanti dall’attività economica esercitata dal genero – titolare di un’avviatissima attività economica nel barese – in epoca precedente alla introduzione del D.lgs 74/2000 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205.
Mi vennero chieste le ragioni per le quali non avevo provveduto a “segnalare”, come Riciclaggio da evasione fiscale la posizione dell’arzilla vecchietta. Feci notare alla pattuglia ispettiva che i versamenti continui e costanti erano avvenuti in vigenza della vecchia legge 516/82 (precedente alla 74/2000) quando l’evasione fiscale era considerata una mera “contravvenzione” perchè punita con “arresto e ammenda”. Infatti, con la vecchia legge 516/82, pure apostrofata con l’appellativo “manette agli evasori” – ipocrisia Istituzionale a cielo aperto – qualunque fosse stato l’imponibile sottratto alla tassazione, si era puniti con arresto e ammenda al pari di un comune ladro di polli.
Solo con il Decreto 74/2000 dianzi citato si cambiò registro e superando una certa soglia di danno erariale (100mila euro su base annua per ogni singola imposta diretta o indiretta), si cominciò a parlare di “delitto” sanzionato con reclusione e multa) e quindi di reato presupposto al Riciclaggio da evasione fiscale.
Con questa spiegazione, convinsi gli ispettori che convennero con me e la vecchietta uscì indenne dal rischio di essere segnalata.
Morale
Le considerazioni che faccio oggi, di fronte a sanzioni surreali, da centinaia di milioni di euro, o addirittura da miliardi di dollari – Antiriciclaggio: Sanzioni da ricordare nell’anno 2024 | giovannifalcone – è diversa, ragionata, metodica.
Quando si arriva a certe sanzioni, significa che il soggetto obbligato è assente, significa che non si è dato alcuna organizzazione mostrando una completa assenza e sensibilità nel contrasto al malaffare.
In pratica, qui non si discute di una “transazione” sfuggita alla valutazione ed al controllo, qui si parla di una banca o di un professionista che sta su un’altro pianeta, parliamo di un soggetto obbligato che vegeta e che non ha capito di cosa stiamo parlando.
Il suggerimento quindi per non prendere sanzioni è darvi una organizzazione in termini di formazione del personale a contatto con la clientela, organizzazione puntuale della compliance in ordine agli adempimenti obbligatori (Adeguata verifica, Corretta alimentazione dell’Aui, Verifica circa l’osservanza degli adempimenti).
Basta poco, veramente poco, basta provarci!
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