Omessa segnalazione antiriciclaggio
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’aprile 2026, ha riformato la pronuncia di primo grado. Ha così annullato un decreto sanzionatorio per omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 35 d.lgs. n. 231/2007). La vicenda offre spunti pratici di rilievo per intermediari e professionisti. Traccia infatti un confine netto tra irregolarità fiscali o lavorative e sospetto concreto di riciclaggio.
La vicenda processuale e i fatti accertati
L’origine della controversia risale a un’indagine penale su imprese tessili che gestivano un laboratorio di abbigliamento. Le imprese operavano per brevi periodi, accumulavano debiti tributari e cessavano l’attività. Venivano poi sostituite da nuove realtà (cosiddette imprese “apri e chiudi”).
Nel corso degli accertamenti sono stati esaminati quattro conti correnti, tutti accesi presso la medesima filiale bancaria e intestati a persone fisiche di nazionalità cinese. Su ciascun rapporto erano confluiti bonifici provenienti prevalentemente dalla stessa impresa individuale, seguiti da disposizioni in uscita verso la Cina e da prelievi di contante. Le somme in entrata avevano spesso importo tondo, mentre i redditi dichiarati dai titolari dei conti non sempre risultavano congruenti con i volumi movimentati.
L’autorità amministrativa aveva ingiunto alla banca e al responsabile della filiale il pagamento solidale di 39.821 euro a titolo di sanzione per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in assenza di un reato presupposto riconducibile ad attività di riciclaggio.
Le eccezioni sollevate dalla difesa
La banca e il direttore della filiale avevano anzitutto eccepito la tardività della notifica del verbale di contestazione rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 3, della legge n. 689/1981, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la data di ricezione del nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria per l’utilizzo amministrativo degli atti penali, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007.
Nel merito, la difesa aveva escluso l’obbligo di segnalazione evidenziando diversi elementi:
- I quattro rapporti erano autonomi e intestati a soggetti diversi.
- I bonifici in entrata erano mensili e compatibili con il pagamento di retribuzioni.
- Le disposizioni verso la Cina recavano causali di sostegno familiare.
- I prelievi di contante erano contenuti e distribuiti nel tempo.
- Nessuna operazione aveva generato un alert informatico.
La banca ha inoltre precisato che la documentazione all’apertura rispettava le norme dell’epoca. Trattandosi di rapporti ordinari non affidati, non serviva una documentazione specifica sulla capacità patrimoniale.
La pronuncia del Tribunale in primo grado
Il Tribunale di Roma, dopo aver riunito i due ricorsi in opposizione, aveva accolto le ragioni del direttore di filiale, escludendo nei suoi confronti l’elemento soggettivo colposo, ma aveva respinto l’opposizione della banca, ritenendo sussistente la violazione. Secondo il Giudice di prime cure, le operazioni presentavano «palmari elementi di sospetto», mentre all’atto dell’apertura dei rapporti e nel loro svolgimento era mancata la verifica della capacità economica dei correntisti. La sanzione era stata confermata e ritenuta proporzionata, riconducendosi la condotta alla fattispecie qualificata dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Roma ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendo integralmente l’impugnazione della banca e annullando il decreto sanzionatorio.
Tempestività della contestazione
Sulla tardività, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale. L’art. 65, comma 2, d.lgs. n. 231/2007 chiarisce che il termine non decorre prima del nulla osta. L’accertamento si perfeziona quando l’autorità valuta tutti gli elementi indispensabili per verificare la violazione (Cassazione n. 9022/2023). Le attività istruttorie successive al nulla osta erano necessarie, rendendo tempestiva la contestazione.
Insussistenza degli indicatori di anomalia
La Corte ha esaminato gli indicatori di anomalia contestati, escludendone l’operatività:
Indicatori 6.2, 9.1 e 9.2 (estero e contante): privi di riscontro. Gli accrediti arrivavano quasi tutti dalla stessa impresa e i prelievi non erano eccezionali.
Indicatore 2.2 (filiale distante dalla residenza): non ricorreva, poiché i clienti risiedevano a pochi chilometri e operavano via home banking o ATM.
Indicatore 2.6 (straniero che usa conti italiani solo per estero): insussistente, dato che gli accrediti arrivavano da un’impresa italiana regolarmente iscritta.
La distinzione tra irregolarità fiscale e sospetto di riciclaggio
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la possibile spiegazione economica dei flussi finanziari. La cadenza prevalentemente mensile dei bonifici in entrata e la loro provenienza dalla stessa impresa individuale erano compatibili con il pagamento di retribuzioni o compensi per attività lavorativa. Due dei quattro correntisti avevano peraltro dichiarato redditi da lavoro dipendente riconducibili al medesimo contesto imprenditoriale, e alcune causali in entrata riportavano espressamente la dicitura relativa alla paga.
I bonifici in uscita verso la Cina recavano tutti la causale «bonifico per famiglia». La Corte ha ritenuto tale indicazione coerente con la prassi diffusa tra cittadini extracomunitari di inviare rimesse ai familiari residenti nel paese d’origine.
La regolarità temporale dei versamenti e la loro entità non particolarmente elevata hanno assunto rilievo determinante nel giudizio complessivo. La Corte non ha escluso che potessero sussistere irregolarità sul piano fiscale o lavoristico — retribuzioni pagate in elusione degli obblighi tributari e previdenziali — ma ha tracciato una distinzione netta: la sussistenza di possibili violazioni tributarie non equivale, di per sé, al sospetto di riciclaggio o di reimpiego di fondi di provenienza criminosa.
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette presuppone infatti una relazione concreta tra l’operatività esaminata e il possibile impiego o occultamento di proventi di origine delittuosa, ai sensi degli artt. 2 e 35 del d.lgs. n. 231/2007.
Adeguata verifica della clientela
La Corte ha esaminato anche il profilo dell’adeguata verifica, osservando che i rapporti erano stati accesi nella vigenza dell’art. 18 del d.lgs. n. 231/2007 nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 90/2017. La documentazione raccolta era conforme alle prescrizioni allora vigenti. Per rapporti ordinari non affidati, la normativa non imponeva l’acquisizione di documentazione specifica sulla capacità economica del correntista. L’eventuale mancato aggiornamento anagrafico non avrebbe comunque potuto, da solo, fondare il sospetto di riciclaggio.
Il cumulo artificioso delle posizioni
Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte è l’assenza di un effettivo legame tra le quattro posizioni. L’unico collegamento era rappresentato dalla provenienza dei bonifici dalla medesima impresa, circostanza che aveva giustificato la redazione di quattro distinti verbali di contestazione, poi riuniti in un unico provvedimento sanzionatorio. Secondo la Corte, questo cumulo ha finito per accentuare artificiosamente il connotato di anomalia delle operazioni che, esaminate singolarmente per ciascun correntista, non avrebbero presentato profili di sospettosità.
I principi di diritto della pronuncia
Dalla sentenza si ricavano i seguenti principi generali: l’obbligo di segnalazione richiede un sospetto semplice, ma fondato su circostanze obiettive riferibili al riciclaggio o al reimpiego di proventi criminosi, e non a qualsiasi irregolarità; gli indicatori di anomalia hanno funzione orientativa e devono essere verificati nel contesto concreto di ciascuna operazione; bonifici verso l’estero con causali familiari e prelievi di contante non integrano automaticamente l’obbligo di segnalazione, se inseriti in un quadro operativo altrimenti coerente; la cadenza mensile di accrediti provenienti da un’impresa può risultare compatibile con il pagamento di retribuzioni o compensi, ipotesi che esclude il nesso con attività di riciclaggio; posizioni di più correntisti non possono essere aggregate artificiosamente per costruire un profilo di sospettosità altrimenti inesistente; l’adeguata verifica della clientela va valutata secondo la disciplina vigente al momento dell’apertura del rapporto; la mancata attivazione del sistema informatico di alert costituisce un elemento a favore del soggetto obbligato, ancorché non decisivo in via autonoma.
Soccombenza e spese di giudizio
La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello della banca, rigettato il gravame proposto dal ministero e annullato integralmente il decreto sanzionatorio.
Il ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In favore dell’istituto di credito sono stati liquidati 500 euro per esborsi e 7.000 euro circa per compensi nel primo grado, 500 euro per esborsi e 7.000 euro circa per compensi in appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. In favore del responsabile della filiale sono stati liquidati 5.000 euro circa per compensi in primo grado e 6.000 euro circa in appello, oltre accessori di legge, con distrazione dell’importo del secondo grado in favore dei difensori antistatari. La liquidazione è stata effettuata in base al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in relazione al valore della causa pari a circa 40.000 euro.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata nell’aprile 2026, ha riformato la pronuncia di primo grado e annullato un decreto sanzionatorio emesso per omessa segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007. La vicenda offre spunti di notevole interesse pratico per intermediari e professionisti, perché segna un confine netto tra irregolarità di natura fiscale o lavorativa e sospetto concreto di riciclaggio.
La vicenda processuale e i fatti accertati
L’origine della controversia risale a un’indagine penale condotta nei confronti di alcune imprese del settore tessile avvicendatesi nella gestione di un laboratorio di confezione di capi di abbigliamento. Le imprese avevano operato per periodi circoscritti, accumulando debiti tributari e cessando l’attività per essere sostituite da nuove realtà imprenditoriali (cosiddette imprese “apri e chiudi“).
Nel corso degli accertamenti sono stati esaminati quattro conti correnti, tutti accesi presso la medesima filiale bancaria e intestati a persone fisiche di nazionalità cinese. Su ciascun rapporto erano confluiti bonifici provenienti prevalentemente dalla stessa impresa individuale, seguiti da disposizioni in uscita verso la Cina e da prelievi di contante. Le somme in entrata avevano spesso importo tondo, mentre i redditi dichiarati dai titolari dei conti non sempre risultavano congruenti con i volumi movimentati.
L’autorità amministrativa aveva ingiunto alla banca e al responsabile della filiale il pagamento solidale di circa 40.000 euro a titolo di sanzione per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in assenza di un reato presupposto riconducibile ad attività di riciclaggio.
Le eccezioni sollevate dalla difesa
La banca e il direttore della filiale avevano anzitutto eccepito la tardività della notifica del verbale di contestazione rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 3, della legge n. 689/1981, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la data di ricezione del nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria per l’utilizzo amministrativo degli atti penali, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007.
Nel merito, la difesa aveva contestato la sussistenza stessa dell’obbligo di segnalazione, evidenziando una serie di circostanze: i quattro rapporti erano autonomi e intestati a soggetti diversi, accomunati soltanto dall’aver acceso il conto presso la stessa filiale; i bonifici in entrata avevano cadenza prevalentemente mensile, compatibile con il pagamento di retribuzioni; le disposizioni verso la Cina recavano causali riferite al sostegno della famiglia; i prelievi di contante erano di importo contenuto e distribuiti su archi temporali molto ampi; nessuna operazione aveva generato un alert nei sistemi informatici interni.
La banca aveva inoltre sottolineato che la documentazione acquisita all’apertura dei conti rispettava le prescrizioni vigenti all’epoca e che, trattandosi di rapporti ordinari non affidati, non era richiesta una documentazione specifica sulla capacità patrimoniale dei correntisti.
La pronuncia del Tribunale in primo grado
Il Tribunale di Roma, dopo aver riunito i due ricorsi in opposizione, aveva accolto le ragioni del direttore di filiale, escludendo nei suoi confronti l’elemento soggettivo colposo, ma aveva respinto l’opposizione della banca, ritenendo sussistente la violazione. Secondo il Giudice di prime cure, le operazioni presentavano «palmari elementi di sospetto», mentre all’atto dell’apertura dei rapporti e nel loro svolgimento era mancata la verifica della capacità economica dei correntisti. La sanzione era stata confermata e ritenuta proporzionata, riconducendosi la condotta alla fattispecie qualificata dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Roma ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendo integralmente l’impugnazione della banca e annullando il decreto sanzionatorio.
Tempestività della contestazione
Sul profilo della tardività, la Corte ha confermato l’orientamento del Tribunale. L’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 non innova il regime previgente ma chiarisce che il termine per la contestazione differita non può decorrere prima della ricezione del nulla osta. Tuttavia, il momento dell’accertamento si perfeziona solo quando l’autorità ha acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l’esistenza della violazione (Cassazione n. 9022/2023, n. 27702/2019, n. 26734/2011). Nel caso di specie, le attività istruttorie successive al nulla osta — acquisizione delle movimentazioni, richiesta di informazioni organizzative, audizione del responsabile — erano state ritenute necessarie, sicché la contestazione era tempestiva.
Insussistenza degli indicatori di anomalia
Sul merito, la Corte ha svolto un’analisi puntuale degli indicatori di anomalia richiamati nel provvedimento sanzionatorio, escludendone uno per uno l’operatività concreta.
L’indicatore 2.2 del provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 (cliente che si rivolge a una filiale distante dalla zona di residenza) non ricorreva, poiché i correntisti risiedevano a pochi chilometri dalla filiale e le operazioni erano state eseguite prevalentemente tramite home banking o sportelli ATM.
L’indicatore 2.6 (cliente straniero che utilizza rapporti italiani esclusivamente per trasferimenti da e verso l’estero) era parimenti insussistente, dato che gli accrediti provenivano da un’impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese italiano e operante nel medesimo territorio.
Gli indicatori 6.2 (accrediti da soggetti diversi seguiti da disposizioni all’estero di ammontare equivalente), 9.1 e 9.2 (versamenti e prelievi significativi di contante) non trovavano riscontro: gli accrediti provenivano quasi tutti dalla medesima impresa, non vi era contiguità temporale sistematica tra entrate e uscite e i prelievi, rapportati alla durata dei periodi esaminati, non presentavano carattere di eccezionalità.
La distinzione tra irregolarità fiscale e sospetto di riciclaggio
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la possibile spiegazione economica dei flussi finanziari. La cadenza prevalentemente mensile dei bonifici in entrata e la loro provenienza dalla stessa impresa individuale erano compatibili con il pagamento di retribuzioni o compensi per attività lavorativa. Due dei quattro correntisti avevano peraltro dichiarato redditi da lavoro dipendente riconducibili al medesimo contesto imprenditoriale, e alcune causali in entrata riportavano espressamente la dicitura relativa alla paga.
I bonifici in uscita verso la Cina recavano tutti la causale «bonifico per famiglia». La Corte ha ritenuto tale indicazione coerente con la prassi diffusa tra cittadini extracomunitari di inviare rimesse ai familiari residenti nel paese d’origine.
La regolarità temporale dei versamenti e la loro entità non particolarmente elevata hanno assunto rilievo determinante nel giudizio complessivo. La Corte non ha escluso che potessero sussistere irregolarità sul piano fiscale o lavoristico — retribuzioni pagate in elusione degli obblighi tributari e previdenziali — ma ha tracciato una distinzione netta: la sussistenza di possibili violazioni tributarie non equivale, di per sé, al sospetto di riciclaggio o di reimpiego di fondi di provenienza criminosa.
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette presuppone infatti una relazione concreta tra l’operatività esaminata e il possibile impiego o occultamento di proventi di origine delittuosa, ai sensi degli artt. 2 e 35 del d.lgs. n. 231/2007.
Adeguata verifica della clientela
La Corte ha esaminato anche il profilo dell’adeguata verifica, osservando che i rapporti erano stati accesi nella vigenza dell’art. 18 del d.lgs. n. 231/2007 nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 90/2017. La documentazione raccolta era conforme alle prescrizioni allora vigenti. Per rapporti ordinari non affidati, la normativa non imponeva l’acquisizione di documentazione specifica sulla capacità economica del correntista. L’eventuale mancato aggiornamento anagrafico non avrebbe comunque potuto, da solo, fondare il sospetto di riciclaggio.
Il cumulo artificioso delle posizioni
Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte è l’assenza di un effettivo legame tra le quattro posizioni. L’unico collegamento era rappresentato dalla provenienza dei bonifici dalla medesima impresa, circostanza che aveva giustificato la redazione di quattro distinti verbali di contestazione, poi riuniti in un unico provvedimento sanzionatorio. Secondo la Corte, questo cumulo ha finito per accentuare artificiosamente il connotato di anomalia delle operazioni che, esaminate singolarmente per ciascun correntista, non avrebbero presentato profili di sospettosità.




Una pronuncia di merito ragionevole e condivisibile!