mercoledì, Maggio 15, 2024
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PUBBLICO IMPIEGO: Le festività soppresse hanno la precedenza

Vorrei
chiedere un parere in merito alle ferie dei pubblici dipendenti degli enti
locali, il cui contratto collettivo prevede che le ferie fruite nei 18 mesi
successivi all’anno di riferimento, ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno.

Premesso
che le ferie non sono monetizzabili, se non in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, chiedo se è legittima la procedura di una pubblica amministrazione
che, come ferie per festività soppresse, detrae prima quelle per l’anno nuovo
anziché le residue ferie dell’anno precedente.

Ricordo
che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e che non possono
essere annullate d’ufficio, salvo ordine di servizio di beneficiarne.

G. B.– CATTOLICA

R I S P O S T A

In
via generale, si ritiene che, nel caso in cui un dipendente pubblico abbia un
residuo di ferie dell’anno precedente, all’atto della richiesta di queste
ferie, l’amministrazione può decidere di scomputare subito i giorni di Rfs
(recupero festività soppresse) dell’anno in corso, al fine di evitare di
doverli mettere a pagamento, nel caso in cui, in seguito, non si potessero
concedere per motivate esigenze di servizio.

Infatti,
nei confronti dei dipendenti pubblici, mentre la mancata fruizione delle ferie
non può dare luogo in alcun modo al pagamento sostitutivo, a eccezione del caso
di cessazione dal servizio dovuta e eventi oggettivi, imprevedibili e non
riconducibili alla volontà del dipendente (risoluzione del rapporto di lavoro
per superamento del periodo di comporto, decesso, eccetera), le festività
soppresse sono monetizzabili, laddove non vengano concesse per motivate
esigenze di servizio, come precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza 802
del 20 ottobre 1986, nell’attribuire alle giornate di riposo per festività
soppresse la stessa qualificazione giuridica del “congedo ordinario”, “ha
voluto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione”,
specificando che, “qualora tali giornate non siano fruite per motivate esigenze
inerenti all’organizzazione dei servizi nel corso dell’anno solare”, le stesse
vengono retribuite.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
16 GENNAIO 2017

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