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BANCA & CLIENTE: Segnalazione al Cai senza preavviso: si può?

Segnalazione al Cai senza preavviso: si può?

 

Sono stato segnalato al Cai senza ricevere la relativa raccomandata, restituita al mittente per indirizzo sconosciuto. 

La banca non mi ha mai avvisato. Che fare?

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La legge n. 386 del 1990, che tra le altre cose disciplina le modalità attraverso cui gli istituti bancari possono effettuare segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancaria, stabilisce che il preavviso che la banca è tenuta ad inviare al proprio cliente per invitarlo a regolarizzare assegni o altri titoli, debba essere inviato all’indirizzo che il cliente stesso le ha indicato nel momento in cui fu stipulata con la banca medesima la convenzione d’assegno (o altro contratto). Pertanto, se l’indirizzo al quale la banca ha inviato al lettore il preavviso con raccomandata è quello che egli ha indicato (e il lettore non ha poi provveduto a segnalare cambiamenti di indirizzo), la procedura seguita dalla banca deve ritenersi corretta. Né la banca è tenuta a provvedere all’avviso in altro modo se non, appunto, con l’invio di raccomandata all’indirizzo che alla banca stessa è noto.

Non c’è, dunque, alcuna responsabilità della banca se il lettore non ha provveduto per tempo a segnalare il cambiamento di indirizzo.

Si segnala che l’Arbitro Bancario Finanziario (autorità cui ci si può rivolgere per la risoluzione di controversie) ha deciso nel senso che si è appena descritto una controversia del tutto simile a quella del lettore [1].

note

[1]Decisione n. 321 del 18.02.011 che è reperibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Font: LLpT

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