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NOTE CARATTERISTICHE: Ricorso gerarchico avverso “Scheda valutativa”



Cosa accade se le “note caratteristiche”del militare, predisposte da un Ufficiale Superiore, manifestano un\’ostilità verso chi deve essere valutato?

Di una simile vicenda si è occupato il TAR Lazio (sentenza n. 4291/15) che ha preso in esameun caso in cui il soggetto compilatore delle note avrebbe dovuto astenersi siccome prevenuto verso il soggetto che doveva essere valutato.




IL CASO

Untenente colonnello dell’Esercito,
aveva impugnato il decreto con il quale era stato respinto il ricorso
gerarchico proposto avverso una scheda valutativa relativa al periodo
2009 – 2010;

Nel proprio ricorso avevalamentato l’eccesso di potereper il rilievo che la
valutazione oggetto di impugnativa in sede gerarchica e le note
caratteristiche redatte dall’ufficiale superiore erano state il frutto
di un atteggiamento ostile e prevenuto nei suoi riguardi.

Come
si legge in sentenza, il redattore della scheda valutativa aveva in
passato sporto denuncia per diffamazione nei confronti del soggetto
valutato.

Il Tar Lazio dava ragione al tenente colonnello evidenziando tra le altre cose che il militare, come documentato in atti, avevasempre ottenuto note e giudizi eccellenti ad eccezione proprio delle valutazioni contenute nella scheda impugnata.

E\’ stata quindi ritenuta fondata la dedotta circostanza di un atteggiamento ostile nei riguardi del militare da parte dell’ufficiale compilatore della scheda. Quest\’ultimo, data la pregressa denuncia, avrebbe dovuto quantomeno astenersi.

Il
ricorso è stato pertanto accolto e, conseguentemente, riconosciuto il
dedotto vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato.

SENTENZA INTEGRALE TAR LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall\’avv. Benedetto Valerio, con domicilio
eletto presso l’av. Rosaria Internullo in Roma, Via A. Baiamonti, 4;
contro
Ministero
della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall\’Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
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per l\’annullamento
del
decreto del Ministero della Difesa del 18.7.2011 con il quale è stato
respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda
valutativa n. 50 relativa al periodo 16.11.2009 – 15.11.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l\’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l\’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore
nell\’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Nicola
D\’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.
Il ricorrente, tenete colonnello dell’Esercito, impugna il decreto
indicato in epigrafe con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico
proposto avverso la scheda valutativa n. 50 relativa al periodo
16.11.2009 – 15.11.2010.
In particolare, nel ricorso lamenta
l’eccesso di potere consistente nella circostanza che la valutazione
oggetto di impugnativa in sede gerarchica e le note caratteristiche
redatte dall’ufficiale superiore (Comandante dell’80° Reggimento Roma)
siano state il frutto di un atteggiamento ostile e prevenuto nei suoi
riguardi.
Il soggetto che ha redatto la scheda valutativa
infatti in precedenza aveva sporto denuncia, poi archiviata, nei suoi
confronti per diffamazione (il ricorrente aveva avvalorato la tesi di un
altro ufficiale dell’80° Reggimento contro un provvedimento del
comandante).
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 3.4.2012 ed ha per ultimo depositato una memoria il 23.10.2014.
Anche il ricorrente ha depositato ulteriori documenti e una memoria il 24.10.2014.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26.11.2014.
2. Il ricorso è fondato.
Il
ricorrente, come dimostrato dalla documentazione depositata agli atti
del giudizio, ha sempre ottenuto nel corso della sua carriere note e
giudizi eccellenti. Solo nel periodo di permanenza presso l’80°
Reggimento Roma ha riportato le poco lusinghiere valutazioni contenute
nella scheda impugnata.
Anche il rendimento successivo al periodo oggetto di ricorso è stato caratterizzato da lusinghiere note di qualifica.
Ciò
premesso, non appare infondata la dedotta circostanza di un
atteggiamento prevenuto o comunque ostile nei suoi riguardi da parte
dell’ufficiale compilatore della scheda il quale, come indicato e
dimostrato nel ricorso, aveva pregressi contrasti, anche in sede penale,
con lo stesso ricorrente.
D’altra parte l’Amministrazione nel
respingere il suo ricorso gerarchico nulla ha detto in ordine alla
lamentata prevenzione del soggetto compilatore, che vista la pregressa
denuncia, avrebbe dovuto astenersi.
3. Pertanto, il ricorso va
accolto essendo sussistente il dedotto vizio di eccesso di potere del
provvedimento impugnato. Di conseguenza lo stesso va annullato, fatte
salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’intimata
Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del
ricorrente, che liquida in euro 2.000,00(duemila/00), oltre al rimborso
del contributo unificato, se corrisposto, e agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\’autorità amministrativa.
Ritenuto
che sussistano i presupposti di cui all\’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, per procedere all\’oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere
all\’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei
termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l\’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri,Presidente
Francesco Riccio,Consigliere
Nicola D\’Angelo,Consigliere, Estensore
Fonte: Sentenza
(www.StudioCataldi.it)


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