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SCUOLA: Insegnamento compatibile con l’attività agricola

SCUOLA: Insegnamento compatibile con l’attività agricola

Un insegnante può essere imprenditore agricolo in modo non prevalente e senza andare in contrasto con l’attività di insegnamento? Cosa vuol dire “non prevalente” (in termini di tempo dedicato e di reddito prodotto)?

In caso affermativo, occorre solo l’autorizzazione del preside?

  1. G. – MONTEFORTE IRPINO

 

R I S P O S T A

Il quesito del lettore è stato affrontato dalla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n.6 del 1997, secondo cui l’attività agricola rientra tra quelle compatibili con il rapporto di impiego solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno.

Il Tar Basilicata, Potenza, con sentenza 195 del 2003, ha evidenziato inoltre che, in relazione all’esercizio di attività agricole, l’apertura della partita Iva non è di per sé un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l’anno.

Pertanto, quest’attività sarà autorizzabile, con l’unico limite che la stessa non richieda un impegno assiduo, incompatibile, come tale, con lo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno.

Spetta dunque al dirigente scolastico valutare in concreto la compatibilità dell’attività di imprenditore agricolo e verificare che le modalità di svolgimento presentino caratteristiche tali da non interferire con l’attività lavorativa ordinaria del docente.

DAL  “IL SOLE 24 ORE”  DELL’11 DICEMBRE  2017

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