
Chi con lo stesso comportamento viola diverse norme del codice della strada o commette più violazioni della stessa disposizione, può pagare solo una sanzione: quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
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Immaginiamo di percorrere, oltre i limiti di velocità, un tratto di strada che collega due Comuni e di essere fotografati da due autovelox, posizionati a distanza ravvicinata l’uno dall’altro, di proprietà delle due rispettive amministrazioni locali. Oppure di transitare svariate volte attraverso i varchi delle Ztl perché ci siamo persi nelle vie del centro. O di passare due volte con il semaforo rosso perché abbiamo particolarmente fretta. È verosimile che, in tutti questi casi, riceveremo a casa più multe, benché tutte scaturite dallo stesso comportamento, considerato in modo unitario. È possibile ottenere uno sconto, considerato che la condotta contestata all’automobilista è sempre la stessa, benché sfortunatamente accertata in momenti diversi e tra loro ravvicinati? La risposta è affermativa e viene dallo stesso codice della strada[1], per come di recente interpretato da una sentenza del Tribunale di Firenze [2].
In particolare il codice della strada prevede che se, con un’unica azione si viola più volte la stessa norma di legge o anche norme differenti tra loro, l’automobilista è tenuto a pagare solo la sanzione più grave, aumentata fino al triplo [3].
Si tratta di ciò che tecnicamente viene detto «cumulo giuridico–concorso formale delle violazioni». In particolare:
- nel caso in cui, con la stessa condotta, si violano norme tra loro differenti (ad esempio: obbligo di dare la precedenza e passaggio col semaforo rosso), si parla di concorso eterogeneo;
- nel caso in cui, con la stessa condotta, si viola la stessa norma (ad esempio: eccesso di velocità rilevato su più parti della medesima tratta stradale), si parla di concorso omogeneo.
Quale vantaggio comporta il cumulo giuridico?
Come abbiamo spiegato, tutte le volte in cui l’automobilista riesce a dimostrare che le svariate multe da lui ricevute sono imputabili non a differenti condotte, ma al medesimo comportamento – considerato come unitario – è tenuto a pagare solo una di tali multe, in particolare quella più elevata che viene aumentata fino a massimo tre volte tanto (ossia del triplo). In questo modo, ad esempio, se il trasgressore ha ricevuto 5 verbali per autovelox per la stessa tratta stradale ne paga uno solo con la maggiorazione.
Quando scatta il cumulo giuridico?
Affinché l’automobilista, in caso di cumulo giuridico, possa ottenere lo “sconto” e pagare una sola multa (quella più grave, aumentata fino al triplo) è necessario che le violazioni del codice della strada siano unite dalla medesima condotta. In particolare, i singoli atti devono essere coordinati e legati da unicità del fine cui sono diretti e da contestualità; in altri termini non ci deve essere una notevole interruzione temporale tra le differenti violazioni del codice.
Quando non si applica il cumulo?
Il cumulo non si applica quando si tratta di più violazioni relative all’accesso nei tratti urbani a traffico limitato (cosiddette Ztl) o in caso di accesso adare e pedonali.
Come pagare solo una multa?
L’applicazione della sanzione più grave aumentata del triplo non viene però irrogata al momento dell’accertamento. Quindi l’automobilista si vedrà arrivare a casa più multe.
Di conseguenza, in fase di contestazione si dovrà irrogare una sanzione pari al minimo per ogni singola violazione commessa.
Sarà invece l’automobilista che, al momento di pagamento delle multe, recandosi all’organo accertatore, potrà far valere il cumulo giuridico e chiedere di pagare solo una, quella più grave con la maggiorazione fino al triplo.
Dunque il criterio del cumulo si applica solo al momento del pagamento in misura ridotta presso l’Ufficio della polizia, che ne darà immediata comunicazione al Prefetto.
note
[1]Art. 198 cod. str.: « 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».
[2]Trib. Firenze, sent. n. 887/2017.
[3]In senso analogo, cfr. art. 8 L. n. 689/1981.
Fonte: LLpT
Tribunale di Firenze
II Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico dott. Massimo Donnarumma, ha pronunziato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al N. … del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2014, vertente
Tra
COMUNE DI S. (c.f. …) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’atto di citazione in appello, dagli avv.ti … e … dell’Avvocatura Comunale del Comune di S. ed elettivamente domicialito presso il Palazzo Comunale, in …,
APPELLANTE
e
- V., in qualità di legale rappresentante dell’Hotel …, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall’avv. … ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto …, in ..,
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
All’udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore di parte appellante ha concluso riportandosi all’atto di appello.
Il Giudice ha posto la causa in decisione con rinuncia dell’appellante ai termini per gli scritti conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1– In fatto
Il fatto oggetto del procedimento risale al 30 luglio 2010, quando la Polizia Municipale del Comune di S. elevava nei confronti dell’Hotel … 12 verbali di accertamento, riguardanti 12 violazioni dell’art. 23, comma IV, del Codice della Strada, essendo stati installati, in diversi siti del territorio comunale, n. 12 impianti pubblicitari in assenza della prescritta autorizzazione comunale.
La legale rappresentante dell’hotel proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace, sostenendo, innanzitutto, la violazione del principio del ne bis in idem ed invocando, di conseguenza, l’applicazione dell’art. 198 del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che la condotta sanzionata integrasse un’unica violazione del comma IV dell’art. 23 del Codice della Strada e, quindi, confermava il verbale n. …, fissando la sanzione nel doppio del minimo edittale, con annullamento degli altri undici verbali.
Il Comune di S. impugnava la sentenza del Giudice di Pace n. … e ne chiedeva la parziale riforma per erronea applicazione dell’art. 198 Codice della Strada.
2– In diritto
A)Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell’appellata C. V. (nella qualità), che, pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita nel presente procedimento.
B)Nel merito, l’appello è fondato e va accolto.
L’art. 23, comma IV, del Codice della Strada statuisce che “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”.
Nel caso di specie, l’Hotel … provvedeva ad installare 12 differenti impianti pubblicitari in dodici luoghi diversi senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
È palese come le violazioni poste in essere siano plurime (12) e plurime le condotte.
L’art. 198 del Codice della Strada – che, erroneamente, ha ritenuto applicabile il giudice di prime cure –prevede: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”.
Siffatta disposizione – come emerge chiaramente dal suo tenore letterale – si applica in presenza di un concorso formale di violazioni, laddove la pluralità delle violazioni deriva da un’unica condotta illecita.
Nel caso di specie, invece, siamo dinanzi ad un’ipotesi di concorso materiale di violazioni, poiché sono state poste in essere diverse condotte, tante quante sono le violazioni dell’art. 23, IV, del Codice della Strada ovvero 12.
Leggendo i verbali impugnati in prime cure, emerge chiaramente, infatti, come le infrazioni siano state riscontrate tutte in siti diversi: dunque, si è trattato necessariamente di azioni diverse.
In ipotesi siffatte, per giurisprudenza constante, il trasgressore è tenuto a subire l’irrogazione di un numero di sanzioni equivalente al numero delle infrazioni commesse (si veda Cass. Civ., 5 luglio 1995, n. 7408; Cass. Civ., 20 maggio 1992, n. 6663; Cass. Civ., 21 marzo 1992, n. 3527).
Mette conto precisare, peraltro, che non è neppure applicabile l’art. 81 c.p., poiché, come ha chiarito la Suprema Corte, esso non trova applicazione con riguardo agli illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada: per esempio, in Cass. Civ., Sez. VI, N. 15690/2012, i giudici di legittimità hanno statuito che violazioni rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri “non possono integrare un’unica violazione in quanto non è ravvisabile alcun vincolo di continuità e/o unicità nella commissione delle violazioni contestate”.
Più in generale, i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, neppure, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 cpv. cod. pen. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (rendendo così evidente l’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, n. 6519 del 25/03/2005).
Va, in definitiva, accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto integralmente il ricorso proposto in primo grado.
C)Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso proposti in primo grado, è sufficiente rilevare che in primo grado non sono stati esaminati e che, in questo secondo grado di giudizio, non sono stati riproposti.
Nel caso di specie, non solo la parte appellata non ha riproposto le doglianze non esaminate dal giudice di prime cure, è rimasta addirittura contumace.
I predetti motivi rimangono, pertanto, estranei al thema decidendum.
L’esito del giudizio vede vittorioso l’appellante, per cui l’appellata contumace va condannata al rimborso, quantomeno in relazione a questo grado di giudizio.
- Q. M.
Il Tribunale di Firenze, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
a)dichiara la contumacia dell’appellata V. C., nella sua qualità di legale rappresentante di Hotel … di C. V.;
b)accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in prime cure, con conferma dei verbali opposti in primo grado;
c)condanna l’appellata contumace a rimborsare all’appellante le spese di lite, che liquida in complessivi € … per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, notifiche, spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Firenze, il 15 marzo 2017.
Il Giudice
Dott. Massimo Donnarumma