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Danni patrimoniali al proprietario se il PRG non tiene conto del piano particolareggiato a iniziativa pubblica

Va risarcito il proprietario di un terreno sul quale è stato approvato un piano particolareggiato a iniziativa pubblica se, senza un’adeguata motivazione, l’amministrazione ha poi approvato un piano regolatore che non ne tenga conto, impedendo così l’originario progetto edilizio.
Lo ha sancito il Tar del lazio che, con la sentenza n. 85 del 7 gennaio 2010, ha accolto il ricorso di una società proprietaria di un terreno che chideva al comune di Nemi i danni patrimoniali.
I giudici hanno messo sullo stesso piano la lottizzazione convenzionata e il pp a iniziativa pubblica, stabilendo che “la posizione del proprietario, traducibile nell\’interesse alla conservazione della qualità edificatoria del suolo conseguita per effetto di una lottizzazione convenzionata, costituisce un interesse legittimo oppositivo, la cui lesione, determinata dalla successiva adozione di un piano regolatore che non tenga conto di essa, senza darne specifica e puntuale motivazione, costituisce di per sé danno ingiusto risarcibile, non richiedendosi ulteriormente né la prognosi sull’effettiva realizzabilità dello “ius aedificandi”, né specifici riscontri basati sulla successiva esplicazione dell\’attività amministrativa, dato che l’interesse a eseguire le opere edilizie era già entrato nel patrimonio del titolare. Infatti “nel caso nella fattispecie di ius variandi nella pianificazione, esercitato senza adeguata ponderazione dei contrapposti interessi in presenza di (ed in contrasto con) qualificate posizioni di vantaggio determinate dalla pianificazione preesistente… è consequenziale disattendere la considerazione secondo cui il potere, pur scorrettamente esercitato dall\’amministrazione, rappresenta un rischio che nell\’ottica del nesso causale, non consentirebbe di riscontrare un collegamento tra il danno e la condotta illegittima” in quanto “la proposizione appare formulata nella logica… di una proiezione prognostica negativa dell\’interesse del lottizzante, di cui il giudice di merito sembra obliterare una dimensione statica e semplicemente conservativa della posizione di vantaggio”. Fonte: www.cassazione.net

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