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JOBS ACT: Controllo dei cellulari dei dipendenti senza accordo coi sindacati

 

 Smartphone e Gps: l’azienda può metterli sotto controllo anche senza la previa
comunicazione ai sindacati.

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Le aziende possonomettere
sotto controllo
, senza bisogno di accordo coi sindacati, glistrumenti aziendali in uso ai
dipendenti
come
cellulari, pc, tablet e gps montati sulle auto di servizio. Lo stesso vale per
icontrolli in cuffia nei call center, per glismartphone,
nonché per le macchinette che servono pertimbrare il cartellino(cosiddettibadge).
È questa una delle più importanti modifiche alloStatuto
dei Lavoratori [1]
introdotta
dal recenteJob Act.

La previa intesa coi
sindacati, invece, continua a essere obbligatoria per l’installazione delletelecamere sul posto di lavoro:
videosorveglianza che, comunque, può essere utilizzata solo pertutelare
la produzione e l’integrità del patrimonio aziendale
, ma mai
per controllare il rendimento dei dipendenti e lo svolgimento delle loro
mansioni.

 È quanto precisa la Direzione interregionale del lavoro di Milano con una
recente circolare[2]. La grande
novità è proprio questa: non c’è più bisogno né di un accordo sindacale né di
una autorizzazione amministrativa da parte della direzione territoriale del
lavoro per mettere sotto controllo glistrumenti di lavoroe
quelli diregistrazione di accessi e
presenze
.

Ma cosa si intende per “strumento di lavoro”?
Si tratta di tutti quegli strumenti che servono a svolgere la prestazione
lavorativa; ad esempio unGpsinstallato
su un’auto o un automezzo consegnato a un lavoratore nel settore
dell’autotrasporto è uno strumento di lavoro e, quindi, la geolocalizzazione
del dipendente è ben possibile senza che vi sia la consultazione preventiva coi
sindacati.

La semplificazione
(niente accordo sindacale o autorizzazione ministeriale) vale anche neicall-centerper i
cosiddetti «controlli in cuffia»
con cuffie e microfono assistiti da software che rilevano il grado di stress
del lavoratore.

Ed ancora, si potrebbe
continuare con i sistemi di controllo della navigazione su internet dei
dipendenti dai pc aziendali, dai tablet e sul tracciamento delle telefonate
avvenute con losmartphone aziendaleconsegnato
ai venditori e dotato di app di mappe utile per gli spostamenti.

In tutti questi casi non
c’è obbligo di accordo sindacale o di autorizzazione amministrativa.

Il lavoratore, però,
deve esserea conoscenza di tali controllisugli strumenti di lavoro a lui
consegnati: controlli che, quindi, non possono mai avvenirea
sua insaputa
. In sostanza, a fronte del mancato accordo con i
sindacati fa da contraltare una maggiore tutela dellaprivacy.
Secondo il parere in commento, infatti, al lavoratore bisogna dare adeguata
informazione sulle modalità di uso degli strumenti e sulle modalità dei
controlli e bisogna rispettare i principi del codice della privacy (principi di
pertinenza, proporzionalità, correttezza, necessità, ecc.).

Il datore di lavoro può
quindi individuare preventivamente la lista dei siti considerati correlati alla
prestazione lavorativa e adottare filtri per il blocco dell’accesso a
determinati siti o del download di alcuni file.

[1]Art. 4 Statuto dei Lavoratori.

[2]D.I.L. nota prot. 5689 del 10.05.2016.

 

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