IRAP confermata anche l\’attività dello studio è svolta dal titolare in modo di fatto insostituibile sia giuridicamente (per effetto della carica di unico titolare e quindi per le firme), sia nei rapporti con la clientela. Se i collaboratori non sono all\’altezza di mandare avanti la baracca, questa circostanza, non fa venir meno il requisito “dell’autonoma organizzazione” e quindi, in definitiva, del prelievo fiscale. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 2030 del 28 gennaio 2009, ha accolto il ricorso del l\’Amministrazione finanziaria.
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L’IRAP? ETERNO PROBLEMA Confermato il pagamento anche se il titolare dello studio è l’unico a firmare
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