DOMANDA
Un soggetto italiano detiene una polizza assicurativa sulla vita – con capitale versato dal soggetto stesso – in Svizzera. Va dichiarata? E nel momento del decesso o di richiesta di liquidazione parziale dell’ammontare del capitale della polizza come va trattata per la regolarizzazione in Italia?
RISPOSTA
La polizza assicurativa in questione rientra tra le attività finanziarie “scudabili”, se detenuta all’estero alla data del 31 dicembre 2008 (articolo13 bis decreto legge 1° luglio 2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, nr.102).
In questo caso, considerato che la Svizzera non è tra gli stati che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, la regolarizzazione non è ammessa ma è necessario procedere attraverso il <rimpatrio>, affidando in custodia, deposito o amministrazione ad un intermediario italiano le polizze in questione, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello stato. DAL SOLE 24 ORE DEL 19 OTTOBRE 2009.