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L’assicurazione non copre i danni morali subiti dai dipendenti

L’assicurazione stipulata dall’azienda per restare indenne rispetto agli infortuni sul lavoro non copre il danno morale subito dal dipendente. Ma non solo. Prima della riforma del 2000 l’assicurazione non copriva, e resta valido per tutto il contenzioso ancora in corso, neppure il danno biologico.
Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza n. 22608 del 26 ottobre 2009, ha respinto il ricorso di un imprenditore che chiedeva di essere tenuto indenne dalla sua assicurazione dai danni biologici e morali subiti in un incidente da un suo dipendente.
La terza sezione civile ha affermato che “la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal d.p.r. 1124 del 1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generico”.

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