domenica, Maggio 19, 2024
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L’attraversamento incauto del pedone diminuisce le responsabilità dell’automobilista

Meno responsabilità all’automobilista che investe un pedone poco prudente. Infatti chi è a piedi non dovrebbe attraversare di notte su strade a scorrimento veloce mettendo “i veicoli che sopraggiungono in condizioni di difficoltà ed emergenza”.

Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24689 del 24 novembre 2009, ha dato ragione all’assicuratore di un automobilista che aveva ucciso un ragazzo spuntato improvvisamente in una strada a scorrimento veloce e di notte dopo aver scavalcato il guard rail. Secondo la Cassazione, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, nella ricostruzione della dinamica del fatto, devono essere ponderate tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone e inesperte o negligenti del conducente.

Non sono molte le sentenze che, in caso di investimento di un pedone, si concludono in modo favorevole all’assicurazione o all’automobilista stesso. Molte riconoscono un concorso di colpa che, anche in questo caso, era stato avallato dai giudici di merito nella misura del 40%. Ma, data la dinamica dell’incidente, ciò non era bastato all’assicurazione che aveva dovuto versare un cospicuo risarcimento alla famiglia del ragazzo.

La terza sezione civile del Palazzaccio nell’accogliere il ricorso della compagnia ha affermato che “il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare di ridurre l\’impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli art. 2054 e 1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell\’ investimento)”.

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