Rifiutare di ricoverare un paziente in preda a una colica renale non è reato. Infatti, l’omissione di atti di ufficio si configura a carico del medico solo quando “l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 46512 di oggi, ha annullato la condanna di un chirurgo che aveva rifiutato, su richiesta di un collega di un pronto soccorso, di ricoverare nel suo reparto una donna con una colica renale, operata con successo dodici giorni dopo la richiesta.
“In tema di sanità – si legge in sentenza – non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall’art. 328 c.p. ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l’esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare sulla base delle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso”.
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