Non si applica retroattivamente la nuova e più favorevole prescrizione (corrispondente al massimo della pena edittale) introdotta con la riforma del 2005. Infatti agli imputati già condannati in primo grado prima dell’entrata in vigore delle nuove norme si applicano le disposizioni abrogate.
A questa conclusione sono giunte le Sezioni unite penali della Cassazione che, con la sentenza n. 47008 del 10 dicembre 2009, hanno respinto il ricorso di un uomo condannato in primo grado per violenza sessuale ai danni della figlia.
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo nel 2005. Tre anni più tardi la Corte d’Appello aveva ridotto la pena, confermando però la responsabilità penale.
Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo alla Suprema corte che il reato fosse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Ma le Sezioni unite lo hanno respinto affermando il principio secondo cui “ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli”.
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