L’avvocato deve astenersi dall’assistere un cliente soltanto se il conflitto di interessi con questo è reale ed effettivo non essendo sufficiente che prendere l’incarico sia potenzialmente dannoso.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26631 del 18 dicembre 2009, hanno respinto il ricorso di un legale che aveva avuto un conflitto reale con un cliente e che per questo era stato colpito dalla sanzione disciplinare dell’avvertimento.
In sentenza si legge che, “è pur vero che l\’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la norma deontologica sancisce l’obbligo, per l\’avvocato, di astenersi dal prestare attività professionale anche in presenza di un conflitto di interessi meramente potenziale con il proprio assistito è contrastante con l\’insegnamento di questa Corte, secondo cui, viceversa, la norma si applica solo allorché sia stata accertata l\’esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti”.
Fonte: www.cassazione.net