mercoledì, Maggio 15, 2024
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Esame da avvocato, prova scritta valida anche senza correzioni sull’elaborato

Meno vincoli alla commissione che valuta i candidati all’esame di avvocato. Infatti, la prova scritta è valida anche se non contiene correzioni, essendo sufficiente l’annotazione del punteggio.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con una decisione del 13 gennaio 2010, ha accolto il ricorso del Ministero della giustizia presentato contro una sentenza del Tar che aveva bocciato l’operato della commissione per gli esami di avvocato. Secondo il candidato che era ricorso al giudice amministrativo, la prova scritta andava annullata perché sul compito non erano presenti correzioni ma solo il punteggio finale. Ribaltando la decisione del giudice regionale il Collegio di Palazzo Spada ha chiarito che “la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l\’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati: ciò perché, da un lato, secondo la stessa lettera della legge, alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla “correzione”; e, dall’altro, detto punteggio è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti . Il punteggio stesso, in definitiva, rappresenta la compiuta esternazione dell’unica attività, non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica della idoneità del candidato a seguito della lettura dei suoi “lavori”, demandata alla sottocommissione.
Fonte: www.cassazione.net

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