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L’acquirente esentato dall’Iva non può agire in giudizio per il rimborso dell’imposta sugli acquisti

La società che svolge attività esenti dall’Iva non può agire in giudizio per chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata all’amministrazione finanziaria su degli acquisiti perché a ciò è legittimato solo il fornitore (contribuente cedente).

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 355 del 13 gennaio 2010, hanno fra l’altro ribadito la giurisdizione del giudice tributario competente a decidere sui rimborsi dell’Iva indebitamente versata da un soggetto esente.
Fonte: www.cassazione.net

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