Il professionista non ha diritto al compenso per le prestazioni professionali svolte in favore del comune, se non c’è un contratto scritto di affidamento dell’incarico e l’ente locale non ha assunto un preciso impegno di spesa. Il riconoscimento del debito fuori bilancio non può produrre gli stessi effetti del contratto di affidamento.
Lo ha sancito il Tar della Campania nella sentenza 21824 del 27 ottobre 2010. Con questa decisione il Collegio amministrativo ha respinto il ricorso di un avvocato che aveva svolto attività difensiva per il Comune di Ischia. Il legale richiedeva la liquidazione del suo onorario e, dopo la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente locale, chiedeva di essere ammesso alla massa passiva per riscuotere la sua parcella. Richiesta respinta dal Commissario straordinario per il risanamento del comune, in quanto mancava la delibera di affidamento dell’incarico. I giudici partenopei hanno avallato l’operato dell’organo incaricato del risanamento, ricordando che, “quando in mancanza del contratto scritto di affidamento dell\’incarico professionale e in mancanza dell\’impegno di spesa, intervenga successivamente il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, del compenso preteso dal professionista per l\’opera da lui prestata, non potrebbe affermarsi che alla fattispecie di cui sopra si sostituisca, quale fonte dell\’obbligazione di pagamento, il riconoscimento del debito intervenuto dopo la effettuazione della prestazione dell\’opera professionale, non potendosi riconoscere a detto atto effetti negoziali”. Secondo il tribunale amministrativo infatti, il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo all’acquisizione di beni o servizi non può “assumere il carattere sostitutivo di una fattispecie che non si è perfezionata per mancanza di un elemento costitutivo della stessa o possa valere come riconoscimento della utilità di una prestazione su cui fondare un\’azione di indebito arricchimento.”