Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 198 del 2009, che ha introdotto in Italia l’azione di classe, “class action”, le associazioni che tutelano i diritti dei consumatori non possono più accertare l’inerzia della p.a. attraverso l’azione di accertamento sul “silenzio-inadempimento”, ma devono necessariamente ricorrere a questa particolare forma di azione collettiva.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 33190 del 4 novembre 2010. Il Collegio amministrativo ha respinto il ricorso di una onlus di Roma contro il comune della capitale, dopo che l’ente non aveva risposto a una loro richiesta di adottare gli atti necessari a garantire la consultazione delle organizzazioni dei consumatori nelle procedure di approvazione di atti regolamentari. In particolare l’associazione sosteneva di non essere stata invitata alla procedura di adozione di un provvedimento sulla chiusura festiva dei negozi della città, e proponeva quindi azione di accertamento del silenzio-inadempimento del comune. Azione giudicata inammissibile dai giudici romani, alla luce della nuova normativa che, con il decreto legislativo n. 198/2009 ha introdotto la “class action”, una forma di azione collettiva mutuata dal diritto anglosassone. La class action, sebbene non sia ancora applicabile in virtù di una norma transitoria, dovrà essere considerata l’unica forma di tutela collettiva contro l’inerzia delle amministrazioni pubbliche. “L’inerzia dell’Amministrazione che pregiudichi i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori per la violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo” ha infatti specificato il Tar “non è consentita attraverso l’istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ai sensi dei richiamati artt. 31 e 117 c. p. a. , ma per il tramite dell’azione contemplata dal decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 (c. d. class action pubblica), non applicabile allo stato attuale ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 7 del decreto citato.”