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RIMOZIONE NUMERO TELEFONICO DEL PROFESSIONISTA: Danno economico e d’immagine

Va risarcito del lucro cessante e del danno all’immagine l’avvocato se il numero telefonico dello studio non risulta pubblicato sull’elenco né disponibile nel servizio che fornisce via cavo agli utenti i recapiti degli abbonati. Lo stabilisce la sentenza n. 1418/11 della terza sezione civile della Cassazione.
Il gestore telefonico è inadempiente e dovrà farsi carico del risarcimento liquidato nella misura di 70 mila euro (a causa del disservizio nell’elenco telefonico figurava soltanto il numero di fax dello studio). Sono peraltro le dichiarazioni dei testimoni a “inchiodare” il fornitore del servizio laddove confermano che a causa dell’oscuramento dell’avvocato si sono rivolti ad altri studi per affari urgenti. Il fatto che il professionista danneggiato fosse un penalista aggrava il danno: viste le emergenze caratteristiche di quel settore degli affari giudiziari, la reperibilità dell’avvocato costituisce misura dell’efficienza e dell’affidabilità del legale. Accanto al pregiudizio patrimoniale da perdita degli affari, poi, si configura anche il danno per la lesione dell’immagine professionale: uno studio professionale dotato di una sola linea telefonica può dare l’idea di una realtà più modesta con un effetto di opinione negativa presso la clientela.

 

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