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Da una esperienza maturata al Comando di un Reparto della Guardia di finanza in terra di Calabria, deputato al contrasto alla Criminalità organizzata——————-https://www.giovannifalcone.it/927/variazioni_patrimoniali_della_criminalita_organizzata_comunicazioni_omesse_e_controlli_insufficienti.html
Legittimo il sequestro preventivo sull’immobile comprato dal sorvegliato speciale che non comunica alla polizia tributaria la variazione intervenuta nel suo patrimonio con l’accensione del mutuo bancario necessario all’acquisto. È irrilevante che il cespite acquistato sia destinato ad abitazione. Lo precisa la sentenza n. 4667 del 9 febbraio 2011 emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione. Sbaglia il sorvegliato speciale a sostenere che gli obblighi di comunicazione al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, costituiti a carico del sottoposto alla misura di pubblica sicurezza, riguarderebbero soltanto gli incrementi patrimoniali reali; categoria nella quale, sostengono i difensori, non si dovrebbe annoverare l’acquisto dell’immobile finanziato dalla banca con la concessione di un mutuo. Non rileva che la variazione nel patrimonio del sorvegliato speciale sia intervenuta mediante la stipula di atti pubblici: l’ufficiale rogante non è tenuto a comunicarli alla Tributaria né conta che la polizia possa comunque accedere di sua iniziativa ai luoghi dove gli atti sono conservati. Per confermare la legittimità del sequestro, poi, non serve accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza né dell’elemento psicologico del reato nei confronti dell’agente: si tratta di elementi che non devono essere verificati in sede di adozione della misura cautelare. Il sorvegliato speciale, per evitare di perdere la casa, non può infine invocare l’articolo 30 della legge 646/82 laddove indica come indifferenti all’obbligo di comunicazione i beni destinati al soddisfacimento dei «bisogni quotidiani»: i quali, concludono gli “ermellini”, sono soltanto quelli «necessari alle esigenze primarie di vita» e tuttavia non comprendono l’abitazione.




