Non possono essere utilizzate ai fini della condanna le dichiarazioni predibattimentali rilasciate dal testimone che si rende improvvisamente irreperibile.
Cade dunque la condanna erroneamente fondata su tali dichiarazioni.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 9665 del 10 marzo 2011, ha annullato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania nei confronti di sette pusher inchiodati dalle dichiarazioni di un testimone, che si era reso poi irreperibile.
Sull’interessante questione di diritto la Cassazione ha ribadito che “sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all\’esame dibattimentale” rientra nei casi di accertata impossibilità oggettiva i quali, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti; con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell\’art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. (come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo), in quanto, come si evince dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell\’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne, con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta dall\’applicabilità dell\’art. 111, comma quinto, Cost.”.
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.