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AGENTE DI COMMERCIO: Conta la zona di conclusione dell’affare

Può un agente di commercio pretendere la provvigione della ditta mandante per un cliente la cui azienda è situata nella provincia di sua competenza (in quanto zona di lavoro, ad esempio, Foggia) ma con la ragione sociale a Bolzano? In questo caso, a chi spetta la provvigione? All’agente di Bolzano o all’agente di Foggia?

Ci possono essere accordi tra le parti? Può davvero l’agente di zona (dove è situata l’azienda) pretendere il pagamento della provvigione, in quanto il cliente anche se ha la ragione  sociale a Bolzano, di fatto vive nella sua azienda in provincia di Foggia?

RISPOSTA

Quando l’agente ha l’esclusiva, ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi nella sua zona, anche se non promossi direttamente da lui. L’esclusione di clienti, definiti direzionali, deve essere esplicitamente prevista nel contratto o deve ricavarsi in via indiretta in modo chiaro ed univoco. Secondo il principio generale affermato dalla giurisprudenza, ai fini del diritto alla provvigione rileva il luogo nel quale il contratto è stato promosso o avrebbe potuto essere promosso, a meno che il preponente non dimostri l’insussistenza in concreto per l’agente della possibilità di promuovere la conclusione di contratti con il cliente avente sede nella zona assegnatagli in esclusiva.

Sul punto sono intervenuti gli accordi economici collettivi. In particolare l’articolo 6, accordo industria 20 marzo 2002, ha disposto che” qualora la promozione o l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la provvigione verrà riconosciuta  all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per una equa ripartizione della provvigione stessa.” Pur usando espressioni diverse, dispone analogamente l’articolo 4 dell’accordo commercio 16 febbraio 2009.

Ne deriva che se il clienteha sede legale a Bolzano, ma gli affari sono promossi e conclusi nella sede operativa di foggia, la provvigione spetta all’agente di Foggia. E’ ammessa una diversa pattuizione fra le parti.

DAL SOLE 24 ORE DEL 30 MAGGIO 2011

 

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