Il titolare di un trattamento pensionistico di reversibilità, sia pure liquidata sulla scorta di una pensione diretta in regime internazionale con il cumulo di contributi versati in Italia e all\’estero, non ha diritto al trattamento complessivo all\’origine corrisposto al “dante causa”, ma semplicemente ad una parte di tale importo.
Trattasi di un principio, questo, ormai pacifico e ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14514 del 1° luglio 2011, in merito al caso di alcuni eredi che avevano chiesto, ai sensi dell\’art. 7 della legge n. 407/90, il riconoscimento del diritto della loro dante causa a percepire il trattamento di reversibilità nella stessa misura già corrisposta al titolare diretto (coniuge deceduto). La Corte, nel rigettare il riscorso, ritiene corretta la conclusione del precedente giudizio di merito che, nel caso di specie, stabiliva il diritto della moglie a percepire solamente una quota pari al 60% della pensione di reversibiltà. Infatti nè dalla disciplina generale sui trattamenti ai superstiti nè da quella dettata in particolare dall\’art. 7 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 per le pensioni liquidate in regime internazionale, è lecito argomentare che sia consentita la “traslazione” dell\’importo integrale della pensione del dante causa nel trattamento di reversibiltà.