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AVVOCATO: Senza iscrizione all’Albo รจ esercizio abusivo della professione

Senza iscrizione all\’Albo, pure con l\’abilitazione in tasca, l\’esercizio della professione forense non è possibile: E\’ REATO.

 È questo il contenuto della sentenza messa nero su bianco dalla sesta sezione penale del Palazzaccio con la sentenza 27440 depositata il 13 luglio 2011. Più precisamente, la Corte ha spiegato che commette il reato di esercizio abusivo della professione, il Dottore in legge che, pur avendo superato l\’esame di Stato, con l\’abilitazione in tasca, esercita la professione di avvocato. Infatti, l\’art. 348 del codice penale è norma in bianco, che presuppone l\’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l\’iscrizione in uno specifico albo. Ne consegue che è abusivo l\’esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l\’abilitazione statale, non sia iscritto all\’albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l\’esercizio della professione (art. i r. decreto legge n. 1578/1933).

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