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GESTIONE SEPARATA: Circolare INPS

Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito
all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui
all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).

Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’art.
53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 – , compreso
l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà
origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto
alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla
dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dagli accertamenti definitivi. Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva,
una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi
lordi.

Come già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce
titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla
Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad
applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al
pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che
il cliente paghi o meno la rivalsa. La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e
professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei
contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio
associato…..

INPS

Direzione Centrale Entrate

Roma, 07-05-2012

Messaggio n. 7751

OGGETTO:

Gestione separata – Titolo di rivalsa – Precisazioni.

Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in
merito all\’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui
all\’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).

Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all\’art.
53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 – , compreso
l\’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà
origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto
alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla
dichiarazione annuale resa ai fini dell\’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dagli accertamenti definitivi.

Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva,
una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi
lordi.

Come già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce
titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla
Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad
applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al
pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che
il cliente paghi o meno la rivalsa.

La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e
professionista, il quale è l\’unico soggetto obbligato al pagamento dei
contributi nei confronti dell\’INPS, anche se facente parte di studio
associato.

Si ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti
professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla
Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad
altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento
pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna
differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di
determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.

La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è
previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito
netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all\’art. 2, co. 18.
legge 335/1995.

Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura
(rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo
alla fonte di cui all\’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base
imponibile dell\’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell\’art. 13 del DPR 26
ottobre 1972 n. 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109
del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.
 
 

 

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