IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO: Non รจ operazione sospetta

         Non ha senso, o almeno non รจ automatica la contestazione circa la Omessa seg
nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolaritร  di altra natura, ovvero quello di aver trasferito titoli fra soggetti diversi senza la presenza dell\’Intermediario.

Giustamente la Suprema Corte, con la sentenza sotto riportata ha inteso fare chiarezza su una tematica che, sovente, viene sollevata nel corso delle numerose contestazioni da parte della Guardia di finanza.
 

BANCHE   –  
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 16-10-2008, n. 25308

REPUBBLICA
ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
SCHETTINO Olindo – Presidente

Dott.
MALZONE Ennio – Consigliere

Dott.
ODDO Massimo – Consigliere

Dott.
GOLDONI Umberto – Consigliere

Dott.
D\’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul
ricorso proposto da:

MINISTERO
ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l\’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;


ricorrente –

contro

V.M.,
BANCA SICILIA SPA;


intimati –

e
sul 2^ ricorso n. 26100/04 proposto da:

BANCA
SICILIA SPA, in persona dell\’Avvocato MARIO GIUDICE, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell\’avvocato D\’ACUNTI CARLO
MARIO, che lo difende unitamente all\’avvocato AJELLO GIOVANNI, giusta delega in
atti;


ricorrente incidentale –

e
contro

MINISTERO
ECONOMIA FINANZE, V.M.;


intimati –

avverso
la sentenza n. 1006/04 del Tribunale di LUCCA, depositata il 01/06/04;

udita
la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/08 dal
Consigliere Dott. Pasquale D\’ASCOLA;

uditi
gli Avvocati AJELLO Giovanni, D\’ACUTI Carlo Mario, difensori del resistente che
si riportano agli atti;

udito
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni,
che ha concluso previa riunione dei ricorsi:

rigetto
ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale, condanna del Ministero
alle spese.


Fatto Diritto P.Q.M.


Svolgimento del
processo


 

Con
sentenza del 1 giugno 2004, il Tribunale di Lucca accoglieva le opposizioni
proposte da V.M. e dall\’obbligato in solido Banco di Sicilia avverso l\’ordinanza
ingiunzione del Ministero dell\’Economia e delle Finanze n. 51816 del 5 dicembre
2001, emessa per violazione della
 L. n. 197 del 1991,art. 5,
per omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette.

Quanto
al V. il tribunale riteneva che egli non poteva essere considerato responsabile
di un “Ufficio titoli”, essendo un semplice impiegato di una piccola
agenzia che operava sui titoli.

In
ordine all\’istituto di credito, il giudicante negava la sussistenza di un
obbligo di segnalazione, poichรจ l\’operazione eseguita era consistita
nell\’incasso di un titolo al portatore da parte di soggetto diverso da quello
in favore del quale era stato emesso, in mancanza di elementi tali da far
credere che il trasferimento fosse avvenuto senza il tramite di un
intermediario autorizzato.

Il
Ministero dell\’Economia ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due
motivi. Il Banco di Sicilia ha resistito con controricorso e ricorso
incidentale, illustrandoli con successiva memoria. V., ricevuta la notifica
l\’11 ottobre 2004, รจ rimasto intimato.


Motivi della
decisione


 

Il
Ministero lamenta violazione della
 L. n. 197 del 1991, art. 3, e
vizio di motivazione. Sostiene che V. in sede di processo verbale non si era
dichiarato estraneo ai fatti nรจ aveva indicato chi era il responsabile; che
l\’operatore titoli come ogni impiegato della banca รจ tenuto a segnalare
operazioni sospette; che anche ove vi sia solo un sospetto di usura o abusiva
attivitร  finanziaria c\’รจ obbligo di denuncia; che l\’omessa comunicazione
sarebbe punibile, anche a carico della banca, ex art. 5. Si sofferma sul
Decalogo elaborato dalla Banca d\’Italia in argomento e deduce che nel caso di
specie sussistevano “elementi sufficienti per procedere alla
segnalazione” ex art. 3 comma 1, L. cit..

Infondatamente
in controricorso la banca sostiene che il ricorso รจ rivolto solo contro
l\’impiegato. A pag. 13 รจ infatti chiaro che viene criticata la condotta della
banca per non aver ritenuto “le operazioni de quibus meritevoli di
attenzione” e che l\’istituto avrebbe dovuto individuare le operazioni
sospette.

E\’
invece fondato un altro rilievo mosso dalla controricorrente, che ha fatto
notare come il ricorso sia incentrato sulla violazione di cui alla
 L. n. 197 del 1992, art. 3,
che concerne l\’obbligo di segnalare senza ritardo operazioni compiute con
danaro di sospetta provenienza illecita, mentre nel caso in esame oggetto
dell\’opposizione era la omessa comunicazione di operazioni di trasferimento di
valori superiori a venti milioni di lire senza intervento degli intermediari abilitati.

La
sentenza affronta con chiarezza il tema del decidere a pag. 5, ove specifica
che l\’art. 1, comma 1, che รจ la disposizione relativa alle limitazioni nell\’uso
del contante e dei titoli al portatore, va interpretata nel senso che non c\’รจ
sempre obbligo di segnalazione quando un titolo venga incassato da soggetto
diverso dal beneficiario nominale. Afferma ineccepibilmente che tale obbligo
sussiste soltanto quando vi sia il sospetto che il trasferimento tra i due
soggetti sia avvenuto “non per il tramite di intermediario
abilitato”. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto che sul
trasferimento dalla cliente B. alla signora Bo. del certificato di deposito (n.
1350/122) per un importo di oltre L. due miliardi non vi era ragione di dubitare
della illegittimitร , mentre la seconda operazione imputata, consistente nel
presunto trasferimento dalla Bo. al di lei marito A., si risolveva in un
incasso avvenuto in nome e per conto del coniuge. Avendo escluso l\’esistenza di
un trasferimento eseguito senza il tramite di un intermediario abilitato, il
giudice ha conseguentemente escluso anche la sussistenza dell\’obbligo di
segnalazione sanzionato.

E\’
verosimile, come ipotizzato in memoria, che parte ricorrente sia stata indotta
in confusione circa la fattispecie sanzionata da un riferimento all\’art. 3,
contenuto in principio di motivazione o da altro equivoco degli atti difensivi,
ma ciรฒ che rileva รจ che la questione controversa in causa รจ diversa da quella
censurata. Il ricorso risulta pertanto calibrato in guisa da non cogliere quale
sia la violazione della norma applicata. Nรจ esso evidenzia quale sia stata la
condotta viziata, poichรจ il lungo ragionamento sul c.d.

Decalogo
della Banca d\’Italia non รจ stato attualizzato con un concreto riferimento alla
condotta degli opponenti. Inoltre apodittica รจ l\’affermazione secondo cui
costoro “erano in possesso di tutti gli strumenti” per identificare
le operazioni come sospette:

non
vengono infatti specificati in ricorso gli “indici di anomalia”
esistenti nella specie. Il ricorso รจ quindi inconferente quanto alla violazione
indicata e carente quanto alla enucleazione dei vizi di motivazione, anch\’essi
mirati impropriamente, essendo rimproverato alla banca di non avere rilevato
con adeguate procedure interne le operazioni soggette “alla normativa
antiriciclaggio”.

Segue
da quanto esposto il rigetto del ricorso principale, mentre il ricorso
incidentale condizionato, relativo ad illegittimitร  del procedimento
sanzionatorio e alla responsabilitร  della banca, resta assorbito. Va disposta
la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate
come in dispositivo.


P.Q.M.


 

La
Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito
l\’incidentale. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di
lite, liquidate in Euro 3.100,00 di cui tremila per onorari, oltre accessori di
legge.

Cosรฌ
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10
giugno 2008.

Depositato
in Cancelleria il 16 ottobre 2008

 

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